Art. 778 Mandato a donare
E` nullo (c.c.1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l`oggetto della donazione.
E` peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
E` del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti
Testo della Massima
L'art. 809 cod. civ., il quale stabilisce quali norme della
donazione sono applicabili alle liberalita' che risultino da atti
diversi, deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che
alle liberalita' anzidette non si applicano tutte le altre norme da
esso non richiamate. Ne consegue che l'art. 778 cod. civ., che detta
limiti al mandato a donare, non essendo richiamato dal citato art.
809, non e' applicabile al mandato a stipulare un "negotium mixtum
cum donatione" (nella specie, vendita il cui prezzo era stato
stabilito in misura notevolmente superiore a quello di mercato
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