1113. Intervento nella divisione e opposizioni.
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria .
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda .
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Testo della Massima
Divisione - Divisione giudiziale - In genere - Creditore ipotecario chiamato sul giudizio di primo grado - Mancato intervento - Giudizio di appello - Qualita' di litisconsorte necessario - Esclusione.
Il credito ipotecario chiamato nel giudizio di divisione a norma
dell'art. 1113, terzo comma, cod.civ. assume la posizione di
litisconsorte soltanto con l'effettivo intervento, per effetto del
quale la divisione e' efficace nei suoi confronti. Non ricorre
pertanto la necessita' d'integrazione del contraddittorio nel
giudizio di appello nei confronti del creditore ipotecario che,
ritualmente chiamato nel giudizio di primo grado, non vi sia
intervenuto volontariamente
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