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Interessi

Art. 1815 Interessi

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell`art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644,644 bis) la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (c.c.1284, 1419; disp. di att. al c.c. 185


Massima della Cassazione
Interessi

IL PATTO DI ESONERO DEL MUTUO DEGLI INTERESSI, CONFORME ALLA NORMA DISPOSITIVA DETTATA DALL'ART.1815 COD.CIV., NON IMPLICA GRATUITA DEL MUTUO ANCHE PER IL PERIODO POSTERIORE ALLA SCADENZA, DATO CHE, A NORMA DELL'ART.1282, PRIMO COMMA COD.CIV. GLI INTERESSI DECORRONO DI PIENO DIRITTO, TANTO PIU SE IL DEBITO DI RESTITUZIONE E DA ADEMPIERE AL DOMICILIO DEL CREDITORE A NORMA DEL TERZO COMMA DELL'ART.1182 STESSO CODICE, NEL QUAL CASO IL SOPRAGGIUNGERE DEL TERMINE DI SCADENZA FA SVOLGERE LA SUA FUNZIONE ALLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART.1224, IL QUALE, A CAUSA DELLA MORA, FA DECORRERE GLI INTERESSI ANCHE RISPETTO AL MUTUO GRATUITO
Interessi
 
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