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Inadempimento

Art. 1551 Inadempimento

In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l`applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.

Massima della Cassazione
Inadempimento

NEI CONTRATTI DI BORSA NON REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT 12 DEL RDL 30 GIUGNO 1932, N 815, E 3 DEL RD 20 DICEMBRE 1932, N 1607 - QUALI SONO QUELLI CONCLUSI DAI COMMISSIONARI DI BORSA - LA PARTE ADEMPIENTE PUO AVVALERSI ESCLUSIVAMENTE DELLA PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA PREVISTA DAGLI ARTT 1515 E 1516 COD CIV, ESPRESSAMENTE RICHIAMATI DALL'ART 1536 (PER LA COMPRAVENDITA A TERMINE DEI TITOLI DI CREDITO) E DALL'ART 1551 (PER IL RIPORTO). ALLA PARTICOLARE PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA (COSIDDETTA LIQUIDAZIONE COATTIVA DI BORSA), PREVISTA DALL'ART 2 DEL CITATO RD N 1607 DEL 1932, PUO FARSI RICORSO ESCLUSIVAMENTE PER I CONTRATTI CONCLUSI CON L'INTERVENTO DI AGENTI DI CAMBIO O CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ISCRITTI IN UN APPOSITO ALBO PRESSO LA BANCA D' ITALIA


Inadempimento

 
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