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Impossibilità di esecuzione dell`opera

Art. 1672 Impossibilità di esecuzione dell`opera

Se il contratto si scioglie perché l`esecuzione dell`opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell`opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l`opera intera.

Massima della Cassazione

Impossibilità di esecuzione dell`opera
L'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 cod. civ., che postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 cod. civ


Impossibilità di esecuzione dell`opera
 
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