Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all`uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229
Massima della Cassazione
Garanzia per i vizi
L'azione di risarcimento danni di cui all'art. 1494 cod. civ. può essere proposta in ogni caso di vizi della cosa venduta e, quindi, è cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo e può essere esercitata anche da sola, essendo autonoma rispetto alle azioni di cui all'art. 1492 cod. civ. in ragione della diversità di presupposti e di finalità
Garanzia per i vizi |