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Fornitura della materia

Art. 1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere l`opera deve essere fornita dall`appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi .

Massima della Cassazione
Fornitura della materia
LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DIFFORMITÀ E VIZI DELLA OPERA (ART. 1667 COD. CIV.) NON PUÒ ESSERE APRIORISTICAMENTE ESCLUSA SOL PERCHÉ LA MATERIA SIA STATA FORNITA DAL COMMITTENTE, IN QUANTO L'ART. 1663 COD. CIV. FA OBBLIGO ALL'APPALTATORE, QUALE TECNICO DELL'ARTE, DI DARE PRONTO AVVISO AL COMMITTENTE DEI DIFETTI DELLA MATERIA DA COSTUI FORNITA SE ESSI SI SCOPRONO NEL CORSO DELL'OPERA E POSSONO COMPROMETTERNE L'ESECUZIONE. TANTO MENO DETTA RESPONSABILITÀ PUÒ ESSERE ESCLUSA ALLORQUANDO SIA STATO LO APPALTATORE, ANCHE INDIRETTAMENTE, A FORNIRE LA MATERIA E IL COMMITTENTE SI SIA LIMITATO A SCEGLIERE, TRA VARI TIPI DI MATERIALE, TUTTI RIENTRANTI NELLA PREVISIONE CONTRATTUALE, QUELLO DA IMPIEGARE NELLA COSTRUZIONE DELL'OPERA A LUI DESTINATA.


Fornitura della materia
 
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