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Forma della donazione

Art. 782 Forma della donazione La donazione deve essere fatta per atto pubblico (c.c.2699), sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell`atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L`accettazione può essere fatta nell`atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l`atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall`autorità governativa l`autorizzazione ad accettare (c.c.17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che l`autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata. Testo della Massima Per la validita' delle donazioni indirette, cioe' di quelle liberalita' realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non e' richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalita', dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalita' realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.
 
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