Art. 1483 Evizione totale della cosa
Se il compratore subisce l`evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell`art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all`attore
Massima della Cassazione
Evizione totale della cosa
Le norme che regolano l'evizione totale (art. 1483 cod. civ.) sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell'art. 240 cod. pen., giacché l'anzidetta misura comporta l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello stato e lo spossessamento del compratore. Conseguentemente: a) il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti, di regola, dell'interesse contrattuale negativo (rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore), tenendo conto ai fini della diminuzione del danno, dell'usura frattanto subita dalla cosa; b) i rimborsi e le restituzioni, di cui agli artt. 1479 e 1483 cod. civ., spettanti al compratore, costituiscono debiti di valore, come tali produttivi di rivalutazione e di interessi; c) ove in riferimento alla causa che ha determinato l'evizione sussista il dolo o la colpa del venditore, questi è tenuto all'integrale risarcimento
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