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Evizione parziale

Art. 1484 Evizione parziale

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell`art. 1480 e quella del secondo comma dell`articolo precedente

Massima della Cassazione
Evizione parziale
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" -

Vendita di immobile - Ridotta potenzialità edificatoria per effetto del trasferimento di cubatura - Diritto del compratore al risarcimento del danno - Colpa del venditore - Sufficienza.

Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ.(che trova applicazione nel caso di vendita di immobile le cui potenzialità edificatorie risultino ridotte per effetto di cosiddetto trasferimento di cubatura)il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod.civ., anche al risarcimento del danno, ai fini del quale non si richiede la malafede del venditore ma è sufficiente che questi versi in colpa, essendo il risarcimento del danno fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art.1479, a sua volta richiamato dall'art. 1480, cui rinvia ancora il citato art.1489. 1
Evizione parziale
 
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