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Evizione

Art. 1553 Evizione

Il permutante, se ha sofferto l`evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento del danno

Massima della Cassazione

Evizione
LE NORME DEGLI ARTT. 1461 E 1481 COD. CIV. SONO APPLICABILI ANCHE AL CONTRATTO PRELIMINARE, ESSENDO DIRETTE A GARANTIRE IN TUTTI I CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE IL SINALLAGMA FUNZIONALE TRA LE CONTRAPPOSTE PRESTAZIONI. PERTANTO QUANDO IN RELAZIONE AL BENE OGGETTO DI UN PRELIMINARE DI PERMUTA, SUSSISTA IL PERICOLO ATTUALE E CONCRETO DI EVIZIONE A SEGUITO DI SENTENZA DI APPELLO RICOGNITIVA DELL'ALTRUI DIRITTO, ALLA PARTE CHE POTREBBE SUBIRNE LE CONSEGUENZE DANNOSE È CONCESSA LA FACOLTÀ DI RIFIUTARSI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO FINO A QUANDO NON VENGA ELIMINATO TALE PERICOLO, OLTRE CHE QUELLA ALTERNATIVA DI CONCLUDERE TALE CONTRATTO SOSPENDENDO LA CONTROPRESTAZIONE O ESEGUENDOLA CON MODALITÀ IDONEE A GARANTIRE LA PARTE STESSA DALLA EVENTUALE EVIZIONE.
Evizione
 
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