Art. 1568 Esclusiva a favore dell`avente diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell`avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l`esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L`avente diritto alla somministrazione, che assume l`obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l`esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Massima della Cassazione
Esclusiva a favore dell`avente diritto alla somministrazione
NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MENTRE IL SOMMINISTRANTE E OBBLIGATO AD ESEGUIRE DIVERSE E AUTONOME PRESTAZIONI, ANCHE SE TRA LORO CONNESSE LA CUI ENTITA, QUANDO NON SIA DETERMINATA, DEVE INTENDERSI PATTUITA IN MISURA CORRISPONDENTE AL NORMALE FABBISOGNO DELLA PARTE CHE VI HA DIRITTO, AVUTO RIGUARDO AL TEMPO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, L'AVENTE DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE E, INVECE, TENUTO AL PAGAMENTO DEL PREZZO, LA CUI DETERMINAZIONE E RIMESSA ALLA PIENA AUTONOMIA DELLE PARTI, SIA PER LA MISURA CHE, IN CASO DI PRESTAZIONI PERIODICHE, PUO ESSERE INDETERMINATA (SICCHE DEVE PROCEDERSI ALLA SUA DETERMINAZIONE, A NORMA DELL'ART 1474 COD CIV, CON RIFERIMENTO AL TEMPO E AL LUOGO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI EX ART 1561 COD CIV), SIA PER LE MODALITA DI PAGAMENTO. A FAVORE DELLA PARTE AVENTE DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE PUO ESSERE INOLTRE INSERITA NEL CONTRATTO LA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA, DI CUI ALL'ART 1568 COD CIV, CON L'OBBLIGO PER LA STESSA DI PROMUOVERE NELLA ZONA ASSEGNATALE, LA VENDITA DELLE COSE DI CUI ABBIA L'ESCLUSIVA MEDESIMA
Esclusiva a favore dell`avente diritto alla somministrazione
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