Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi
Massima della Cassazione
Esclusione della garanzia
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE -
Trasformazione della cosa venduta - Esclusione del diritto alla risoluzione del contratto - Condizioni - Necessità della sussistenza di una volontà univoca di accettare la cosa.
In tema di garanzie per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., la trasformazione della cosa viziata, di per sè, non è sufficiente a precludere al compratore l'azione di risoluzione del contratto, in quanto ai fini della proponibilità dell'azione non rileva solo il dato obiettivo della impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma esso deve essere espressione della volontà dell'acquirente di accettare la cosa stessa, benché viziata. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la firma, da parte dell'acquirente di un immobile rivelatosi abusivo, dell'atto di sottomissione necessario per il rilascio della concessione in sanatoria non fosse preclusiva della risoluzione, in quanto intesa solo ad evitare l'aggravamento del danno
Esclusione della garanzia |