Art. 1560 Entità della somministrazione
Qualora non sia determinata l`entità della somministrazione, s`intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l`intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all`avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l`entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l`avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Massima della Cassazione
Entità della somministrazione
Con riguardo al contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica), l'errore di fatturazione nel quale sia in corso il somministrante nell'indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attenendo non alla formazione del consenso ma all'esecuzione del contratto, non ne comporta l'annullabilità, incidendo solo sull'entità della prestazione pretesa dal creditore, al quale è, pertanto, consentito di rettificare la richiesta divergente dai dati reali e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita e non soltanto un indennizzo nei limiti dell'ingiustificato arricchimento del destinatario della somministrazione
Entità della somministrazione
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