Art. 781 Donazione tra coniugi
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità (c.c. 159, 162, 178, 219, 783, 1418), salve quelle conformi agli usi (La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 giugno 1973, n. 91 (Gazz. Uff. 4 luglio 1973, n. 169), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c.)
Testo della Massima
Nel giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullita' ex
art. 781 cod. civ. di una donazione intervenuta tra coniugi, ai fini
della divisione di un compendio ereditario, la sopravvenuta
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 781 citato
(Corte Cost. sent. n. 91 del 1973) mentre comporta il rigetto della
domanda di nullita' della donazione, non vale a consentire la
proponibilita' per la prima volta in appello o in sede di giudizio
di rinvio della domanda, non dedotta neppure in via subordinata
nell' atto introduttivo del giudizio, di riduzione della donazione
per lesione di legittima, ostandovi la preclusione di domande nuove
di cui, rispettivamente, agli artt. 345 e 394 cod. proc. civ., senza
che possa l'anzidetto divieto ritenersi derogato per effetto dello
"ius superveniens" costituito dalla declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 781 citato, incidendo lo "ius superveniens"
soltanto sulla materia ritualmente dedotta nella controversia.
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