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Donazione tra coniugi

Art. 781 Donazione tra coniugi I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità (c.c. 159, 162, 178, 219, 783, 1418), salve quelle conformi agli usi (La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 giugno 1973, n. 91 (Gazz. Uff. 4 luglio 1973, n. 169), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c.) Testo della Massima Nel giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullita' ex art. 781 cod. civ. di una donazione intervenuta tra coniugi, ai fini della divisione di un compendio ereditario, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 781 citato (Corte Cost. sent. n. 91 del 1973) mentre comporta il rigetto della domanda di nullita' della donazione, non vale a consentire la proponibilita' per la prima volta in appello o in sede di giudizio di rinvio della domanda, non dedotta neppure in via subordinata nell' atto introduttivo del giudizio, di riduzione della donazione per lesione di legittima, ostandovi la preclusione di domande nuove di cui, rispettivamente, agli artt. 345 e 394 cod. proc. civ., senza che possa l'anzidetto divieto ritenersi derogato per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 781 citato, incidendo lo "ius superveniens" soltanto sulla materia ritualmente dedotta nella controversia.
 
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