Art. 770 Donazione rimuneratoria
E` donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (c.c.797, 805).
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (c.c.742, 809).
Testo della Massima
Quando l'atto di liberta', oltre ad essere determinato da ragione di
riconoscimento o da particolari meriti del beneficiario, e' diretto,
altresi', al soddisfacimento di prestazioni ricevute, si ha un unico
negozio giuridico, nel quale confluiscono motivi in parte operosi ed
in parte gratuiti, la cui regolamentazione obbedisce al criterio
della prevalenza, per cui ricorre la donazione remuneratoria, per la
quale e' richiesta la forma solenne delle donazioni tipiche, se
risulti la prevalenza dell'animus donandi e si ha, invece, contratto
oneroso, per il quale, in caso di trasferimento di beni immobili, e'
sufficiente la scrittura privata, allorche' il fine della
corrispettivita' si riveli assorbente rispetto a tale animus. (
conf. 1545/81 mass n.412207; ( conf.1799/76, mass n.380570).*
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