Art. 793 Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all`adempimento dell`onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l`adempimento dell`onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell`onere, se preveduta nell`atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (c.c.2652, n. 1).
Testo della Massima
L'impossibilita' dell'onere, che, ai sensi dell'art. 794 cod. civ.,
rende nulla la donazione modale ove l'onere stesso ne abbia
costituito l'unico motivo determinante, e' soltanto l'impossibilita'
originaria, ossia gia' esistente all'atto della stipulazione, mentre
quella sopravvenuta non puo' produrre altro effetto che l'estinzione
del "modus", facendo si' che la donazione ne resti liberata, salva
l'ipotesi, disciplinata dall'art. 793, quarto comma, cod. civ., che
l parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per
inadempimento dell'onere e quest'ultimo sia divenuto impossibile per
fatto e colpa del donatario.
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