Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (c.c.165 e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio (c.c.805).
L`annullamento del matrimonio (c.c.117 e seguenti) importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede (c.c.128) non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio .
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Testo della Massima
L'art. 785 secondo comma cod. civ., il quale prevede la caducazione
delle donazioni obnuziali a seguito dell'annullamento del
matrimonio, non trova applicazione per il caso del divorzio, poiche'
questo non elide in vincolo coniugale per vizi inerenti al suo
momento genetico, ma ne presuppone la validita', limitandosi a
rimuoverne gli effetti per vicende sopravvenute ed a partire dalla
relativa pronuncia, e, quindi, lascia integra la situazione che ha
costituito motivo e condizioni di quelle donazioni.
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