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Donazione e garanzia bancaria

La donazione e la garanzia della banca

 

 

Le nuove regole di diritto ereditario introdotte dalla legge di conversione del decreto sulla competitività si possono così riassumere:
a) l'azione di riduzione "ripulisce" dalle ipoteche e dai "pesi" (ad esempio: un diritto di usufrutto) impressi sugli immobili (e sui beni mobili registrati) oggetto di donazioni lesive della legittima, non in ogni caso, come finora è accaduto, ma solo qualora l'azione stessa sia proposta prima del decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione; in questo caso il legittimario matura un credito verso il donatario, pari al minor valore dei beni causato da quei gravami, credito che però è ovviamente soddisfacente per il legittimario solo se il donatario non sia incapiente;
b) l'azione di restituzione non può essere promossa se siano trascorsi venti anni dalla data della donazione (prima questo termine di venti anni non esisteva). Infine viene disposto che i predetti termini ventennali sono "sospesi" (e quindi si ferma il loro decorso) nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante qualora essi notifichino al donatario e poi trascrivano nei registri immobiliari un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (l'atto di opposizione perde effetto dopo venti anni se non sia "rinnovato"). In altri termini, possono appunto opporsi alla donazione i legittimari del donante che non intendano "subire" il decorso dei vent'anni (termine che, come detto, "consolida" i diritti acquisiti dagli aventi causa del donatario).
La finalità della nuova disciplina. La nuova norma ha l'obiettivo di rendere sicura, dopo un certo lasso di tempo, la circolazione dei beni donati: finora, infatti, se il legittimario leso dalla donazione non trovava capienza nel patrimonio del donatario per conseguire il valore della quota di legittima spettantegli, il legittimario stesso poteva soddisfarsi direttamente sui beni donati pretendendone la "restituzione" da parte di chi ne fosse attualmente il proprietario.
Con l'effetto che chiunque si trovasse proprietario dei beni donati poteva dunque vedersi coinvolto nella lite ereditaria tra il legittimario leso dalla donazione e il donatario dante causa del l'attuale proprietario: e visto che il presupposto del coinvolgimento dell'attuale proprietario era che il patrimonio del donatario fosse incapiente per soddisfare il legittimario, l'attuale proprietario dei beni donati convenuto con l'azione di restituzione non trovava soddisfazione del proprio credito di regresso verso il suo dante causa, a causa appunto della incapienza del patrimonio del donatario suo dante causa.
Cosa cambia con la riforma. Con le nuove norme resta salvo il diritto del legittimario leso nel suo diritto di conseguire la legittima di agire per la "riduzione" delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive; una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, il legittimario ha però il problema di conseguire effettivamente il valore spettantegli. Ebbene, se prima della riforma questo risultato gli era garantito con la possibilità di agire in restituzione contro l'attuale proprietario dei beni donati, dopo la riforma questa possibilità di agire in restituzione resta salva solo se non sono passati vent'anni dalla donazione: dopo vent'anni, in altri termini, chi compra beni donati acquisisce la sicurezza di non essere convenuto con azioni di restituzione dei beni rinvenienti da donazione.
L'opposizione di coniuge e parenti in linea retta. Il decorso del termine di venti anni può tuttavia, come detto, essere sospeso dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante (i quali, così facendo, si riservano quindi di agire in restituzione anche dopo il ventennio) mediante il compimento (evidentemente - anche se la legge non lo dice - entro venti anni dalla donazione) di un'attività di notifica al donante e di trascrizione nei registri immobiliari di un atto di opposizione stragiudiziale alla donazione stessa. Si tratta di un atto che la legge definisce «stragiudiziale», che non consiste cioè in una domanda giudiziale (non è, in altri termini, un atto introduttivo di una lite innanzi all'autorità giudiziaria) e che evidentemente (dovendo essere pubblicato nei registri immobiliari) va fatto - ma anche qui il legislatore è silente - nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La nuova norma definisce questo atto "personale": ma non si capisce se questa espressione significhi "personalissimo", cioè non effettuabile mediante procuratore (ma non se ne vedrebbe la ragione) oppure se essa significhi "non trasmissibile", cioè non effettuabile da un successore del legittimario (si pensi al legittimario che defunga senza aver effettuato l'opposizione ma avendo ancora termine per farla), ma anche qui non se ne vedrebbe il perché, stante la natura evidentemente "patrimoniale" e non certo "personale" di questa attività giuridica.
Inoltre, la legge di riforma qualifica l'atto di opposizione come "rinunziabile": ora, trattandosi di un'attività che il legittimario potrebbe decidere di svolgere come di non svolgere, è da ritenere che la rinunciabilità in questione possa verificarsi sia "a priori" (cioè quando il legittimario rinuncia ad opporsi) sia "a posteriori" (cioè quando il legittimario rinuncia alla già proposta opposizione).

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