Art. 783 Donazione di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (c.c.812) è valida anche se manca l`atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante
Testo della Massima
Il rilevante valore dell'oggetto donato, mentre esclude la
ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi e per gli
effetti dell'art.783 cod. civ., non e' invece ostativo alla
configurazione di una liberalita' d'uso prevista dall'art. 770,
secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto
e percio' non soggetta alla forma propria di questa), sussistendo
tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, anche sotto il
profilo della proporzionalita' alle condizioni economiche
dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata
occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti
fra le parti e della loro posizione sociale.
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