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Donazione di modico valore

Art. 783 Donazione di modico valore La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (c.c.812) è valida anche se manca l`atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante Testo della Massima Il rilevante valore dell'oggetto donato, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi e per gli effetti dell'art.783 cod. civ., non e' invece ostativo alla configurazione di una liberalita' d'uso prevista dall'art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e percio' non soggetta alla forma propria di questa), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalita' alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.
 
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