Art. 771 Donazione di beni futuri
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante (c.c.1348). Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (c.c.1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (c.c.820).
Qualora oggetto della donazione sia un`universalità di cose (c.c.816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall`atto risulti una diversa volontà.
Testo della massima
La donazione di beni altrui non puo' essere ricompresa nella
donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma e'
semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione
abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto
dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un
titolo che sia idoneo a far acquistare la proprieta' o altro diritto
reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso
nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma
del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a
determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che
l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se
l'alienante ne fosse stato titolare.
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