Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Contratti
Apertura di credito bancario
Appalto
Clausole del contratto
Comodato
Contratto estimatorio
Divisione
Donazione
Leasing
Mandato
Mutuo
Outsorcing
Permuta
Riporto
Somministrazione
Trasporto
Vendita
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Donazione di beni futuri

Art. 771 Donazione di beni futuri La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante (c.c.1348). Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (c.c.1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (c.c.820). Qualora oggetto della donazione sia un`universalità di cose (c.c.816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall`atto risulti una diversa volontà. Testo della massima La donazione di beni altrui non puo' essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma e' semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprieta' o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009