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Donazione con riserva di usufrutto

Art. 796 Riserva di usufrutto E` permesso al donante di riservare l`usufrutto (c.c.978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un`altra persona o anche di più persone, ma non successivamente c.c.698). Testo della Massima La rinuncia all'usufrutto, se ispirata da "animus donandi", e' suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perche', comportando un'estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto "dominus" dei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l'usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi e', pertanto, senz'altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 cod. civ..
 
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