Art. 796 Riserva di usufrutto
E` permesso al donante di riservare l`usufrutto (c.c.978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un`altra persona o anche di più persone, ma non successivamente c.c.698).
Testo della Massima
La rinuncia all'usufrutto, se ispirata da "animus donandi", e'
suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo
proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario
rinunciato, perche', comportando un'estinzione anticipata di tale
diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto "dominus"
dei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento
immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l'usufrutto fosse
durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali
vantaggi e', pertanto, senz'altro passibile di convogliamento nella
massa ereditaria di cui all'art. 556 cod. civ..
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