Art. 773 Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s`intende fatta per parti uguali, salvo che dall`atto risulti una diversa volontà.
E` valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (c.c.676).
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