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Divieti speciali di comprare

Art. 1471 Divieti speciali di comprare

Non possono essere compratori nemmeno all`asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell`art. 1395.
Nei primi due casi l`acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è annullabile

Massima della Cassazione
Divieti speciali di comprare
VENDITA - DIVIETI - LIMITAZIONI DI LEGGI SPECIALI - ENFITEUSI DEMANIALI - ART. 21 DELLA LEGGE N.1766 DEL 1927 - VENDITA OBBLIGATORIA PRIMA DELL'AFFRANCAZIONE - NULLITA - DIRITTI REALI - ENFITEUSI - IN GENERE.


NELL'IPOTESI IN CUI UN BENE DI USO CIVICO O DEMANIALE DI PROPRIETA DI UNA UNIVERSITA AGRARIA, SIA, A SEGUITO DELLA RIPARTIZIONE DI CUI AGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N.1766, CONCESSO IN ENFITEUSI AD UN PRIVATO, CON OBBLIGO DI MIGLIORARE E CON FACOLTA DI AFFRANCARE DOPO ESEGUITE ED ACCERTATE LE MIGLIORIE APPORTATE, NON RICADE SOTTO LA SANZIONE DELLA NULLITA PREVISTA DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 21 DELLA DETTA LEGGE LA VENDITA OBBLIGATORIA (VENDITA DI COSA ALTRUI) EFFETTUATA A TERZI DAL CONCESSIONARIO PRIMA DELLA AFFRANCAZIONE, PERCHE SIFFATTA VENDITA NON PUO EQUIPARARSI ALLA VENDITA CON EFFETTO REALE IMMEDIATO, IMPORTANDO SOLO GLI EFFETTI OBBLIGATORI E L'OBBLIGO DI PROCURARSI IN SEGUITO LA COSA VENDUTA PER TRASFERIRLA AL COMPRATORE E PERCHE LA NORMA SPECIALE RICHIAMATA VIETA ESCLUSIVAMENTE OGNI ATTO DI DISPOSIZIONE REALE DEL FONDO, IMMEDIATO, PRIMA DELLA AFFRANCAZIONE E LA PERDITA DI DISPONIBILITA DEL FONDO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AGRARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DI LEGGE LA VENDITA OBBLIGATORIA NON TOCCA QUELLA DISPONIBILITA DA PARTE DELL'ENTE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DI LEGGE E SOLO DOPO CHE QUEI FINI SIANO STATI RAGGIUNTI ED IL CONCESSIONARIO ABBIA MIGLIORATO ED ESERCITATO IL DIRITTO POTESTATIVO DI AFFRANCARE,CONSEGUENDO LA PIENA E LIBERA DISPONIBILITA DEL FONDO, SI ATTUERA L'EFFETTO REALE DELLA VENDITA, CON IL TRASFERIMENTO DEL BENE AL COMPRATORE, IL CHE CORRISPONDE ANCHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA DI COSA ALTRUI DI CUI ALL'ART. 1478 COD.CIV
Divieti speciali di comprare

 
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