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Difformità e vizi dell`opera

Art. 1667 Difformità e vizi dell`opera

L`appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell`opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l`opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall`appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all`appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l`appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L`azione contro l`appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell`opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna .

Massima della Cassazione
Difformità e vizi dell`opera
La responsabilità dell'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera deve essere esclusa qualora il committente si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera, riducendo il primo a 'nudus minister', ovvero abbia incaricato di detta esecuzione una impresa che sapeva essere priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per la realizzazione dell'opera affidatale (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità di una società alla quale era stata appaltata l'estrazione di olio da mandorle, in quanto la committente si era dimostrata a conoscenza dell'inesperienza dell'appaltatrice ed aveva collaborato alla risoluzione dei problemi tecnici esercitando un continuo controllo preventivo nel corso della lavorazione).




Difformità e vizi dell`opera

 
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