Art. 1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l`incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto (1349; att. 82, 170).
Massima della Cassazione
Determinazione del prezzo affidata a un terzo
OVE SORGA TRA LE PARTI UNA CONTROVERSIA CIRCA LA VALIDITÀ E L'EFFICACIA D'UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, PER CUI SIA STATO DALLE PARTI CONVENUTO DI AFFIDARE AD UN TERZO LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO, SECONDO LA PREVISIONE DELL'ART. 1473 COD. CIV., È ONERE DELLA PARTE CHE V'ABBIA INTERESSE PROVOCARE LA NOMINA DEL TERZO OVVERO FORMULARE LA DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO PRIMA CHE LA CAUSA SIA RIMESSA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE
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