Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia
L`appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell`opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Massima della Cassazione
Denuncia dei difetti della materia
Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art. 1669 cod. civ. in materia di appalto ha inizio non già da quando il committente abbia compiuto la constatazione obiettiva dei vizi medesimi, bensì dal momento in cui abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza del nesso causale tra i vizi e l'imperfetta esecuzione dell'opera. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione
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