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Danni al passeggero

La presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 cod. civ. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalita' tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed e' percio' superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro. ANNO/NUMERO 2001 13635 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - Dott. Francesco SABATINI - Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere - Dott. Bruno DURANTE - Consigliere - Dott. Maria Margherita CHIARINI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: RICCI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GIAN FRANCO D'ONOFRIO, difesa dall'avvocato FRANCESCO LOGRIECO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro TORO ASSICURAZIONI SPA, corrente in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO RUSSI, giusta delega in atti; - controricorrente - nonchè contro BONVINO VINCENZO, BONVINO ANTONIO; - intimati - avverso la sentenza n. 54/99 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 16/12/98 e depositata il 15/01/99 (R.G. 1066/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Ricci Francesca, con citazione notificata rispettivamente il 17 e il 20 febbraio 1990, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Bonvino Vincenzo, Bovino Antonio e la s.p.a. Toro Assicurazioni premettendo che: a) aveva partecipato ad un viaggio turistico effettuato con un autobus di proprietà del primo, guidato dal secondo, dipendente di questi, e assicurato per la responsabilità civile con la terza; b) al ritorno dal viaggio, alle ore ventidue e trenta, mentre scendeva dal veicolo, a causa del dissestamento del marciapiede a fianco del quale il conducente lo aveva fermato per far scendere i passeggeri, e per il cattivo stato di manutenzione della pedaliera, cadeva, riportando varie lesioni. Pertanto chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti. Si costituivano il proprietario dell'autobus e la società assicuratrice, mentre restava contumace il conducente. Il Tribunale accoglieva la domanda, affermando la responsabilità di Bonvino Vincenzo a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1681, ed extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., e di Bovino Antonio ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e li condannava, in solido tra loro e con la s.p.a. Toro Assicurazioni, in qualità di assicuratrice per la responsabilità civile, al pagamento della complessiva somma di £ 46.198.900, oltre accessori come per legge. L'assicuratrice proponeva appello principale- a cui aderiva, costituendosi, Bonvino Vincenzo. La Ricci proponeva appello incidentale per il quantum riconosciutole. La Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale affermando che la condotta disattenta della Ricci costituiva la causa esclusiva della sua caduta, mentre doveva esser esclusa l'insidia prospettata dall'attrice, costituita dal tappetino degli scalini dell'autobus e dal marciapiede dissestato nel tratto a margine del quale il conducente, di sera tarda, si era fermato per far discendere i passeggeri. Pertanto la Corte di merito respingeva la domanda proposta dalla Ricci, che condannava alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. La soccombente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo quattro motivi. Ha resistito con controricorso la s.p.a. Toro Assicurazioni ed ha depositato memoria. Motivi della decisione 1- Con il primo motivo Ricci Francesca deduce "violazione o falsa applicazione degli artt. 1679 e 1681 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.- Omessa motivazione circa un punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.". Aggiunge, alla fine di questo primo motivo "violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2043- 2049- 2054 cod. civ.". Osserva in particolare la ricorrente che a norma dell'art. 1681 cod. civ. incombe sul vettore la prova positiva di aver adottato tutte le cautele, rapportate alle concrete modalità di svolgimento del servizio, idonee ad evitare sinistri al trasportato durante il viaggio- da intendersi comprensivo delle soste, delle fermate, e delle operazioni preparatorie ed accessorie, tra le quali la discesa dal mezzo di trasporto- mentre il trasportato ha l'onere di provare soltanto il nesso di causalità, o anche di mera occasionalità, tra l'evento dannoso e il trasporto. La Corte barese, invece, avendo omesso di valutare che né il vettore, né il suo autista, avevano fornito la predetta prova liberatoria (quale ad esempio di aver mantenuto in buono stato gli scalini dell'autobus; di aver prestato assistenza ai viaggiatori durante la discesa) e avendo ascritto alla Ricci la responsabilità esclusiva della sua caduta in conseguenza - illogica - della non risultanza, dalle dichiarazioni della medesima all'atto del ricovero, di alcuna insidia, né del tappetino smosso sugli scalini dell'automezzo, né del marciapiede dissestato- e della circostanza che non era caduto nessuno dei numerosi passeggeri che l'avevano preceduta nella discesa, aveva applicato le predette norme in modo distorto, e valutato le risultanze probatorie illogicamente e apoditticamente. La Corte di merito inoltre non aveva considerato che il trasportato, qualunque sia il titolo del trasporto, può invocare, unitamente alla responsabilità contrattuale, quella extracontrattuale ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., sia nei confronti del conducente, sia nei confronti del proprietario del veicolo, con conseguente onere probatorio, rispettivamente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (primo comma) e di non aver consentito la circolazione del mezzo (terzo comma). Aggiunge poi che per applicare quest' ultima disposizione è indifferente che la responsabilità del conducente sia stata accertata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ovvero sia stata presunta, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 cod. civ., perché "l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato". Il motivo è parte infondato, parte inammissibile. Infatti la presunzione iuris tantum di colpa del vettore, stabilita dall'art. 1681 cod. civ., opera sul presupposto che sussista il rapporto di causalità materiale tra il sinistro e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto (Cass. 7423/1999), ivi comprese le operazioni accessorie, quali la discesa dal mezzo. Invece nella specie la Corte di Appello di Bari ha ravvisato nella condotta disattenta della Ricci la causa esclusiva della sua caduta. E poiché la prova liberatoria che un soggetto deve fornire per non rispondere di un evento dannoso può risultare anche indirettamente (Cass. 8622/1990), l'accertamento in concreto del comportamento del danneggiato, tale da rappresentare il fattore causale esclusivo dell'evento, supera la predetta presunzione di responsabilità del vettore (Cass. 436/1964; 549/1969). Tanto affermato in diritto, tale accertamento di fatto è sindacabile in questa sede nei limiti dei vizi di motivazione. Al riguardo le argomentazioni della Corte di Appello, fondate sull'assenza di qualsivoglia accenno nelle dichiarazioni della danneggiata, all'atto del ricovero in ospedale, all'insidia costituita dallo scollamento del tappetino dell'autobus e dal marciapiede dissestato; sulla circostanza che la Ricci era scesa tra gli ultimi viaggiatori e nessuno di coloro che l'aveva preceduta era caduto; sulla mancanza di affermazione della medesima di essersi sostenuta agli appositi sostegni per scendere; sulla conseguente inosservanza di tale norma di comune, minima, prudenza, soprattutto per una persona non più agilissima (la ricorrente aveva all'epoca dell'infortunio cinquantaquattro anni) che deve scendere da un autobus a tarda sera, sono sufficienti ed esenti da vizi logici. Passando all'esame della seconda parte del primo motivo, dalla motivata individuazione, effettuata dal giudice di merito,della condotta colpevole della Ricci quale causa esclusiva della sua caduta, deriva a fortiori l'esclusione della responsabilità extracontrattuale sia di Bonvino Vincenzo, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., in qualità di datore di lavoro di Bovino Antonio, sia di quest' ultimo, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in qualità di conducente dell'autobus. Quanto al richiamo, contenuto nella rubrica di questo primo motivo, all'art. 1679 cod. civ., senza peraltro né sviluppare alcuna argomentazione al riguardo, né correlare la censura ad alcuna parte della motivazione della sentenza impugnata, la norma non è comunque pertinente perché si riferisce ai pubblici servizi di linea. La censura di violazione dell'art. 2054 cod. civ. per non aver applicato la presunzione di responsabilità del proprietario dell'autobus e del conducente ai sensi della predetta norma è inammissibile perché introduce la questione dell'applicabilità di tali disposizioni al trasportato, nuova rispetto al thema decidendum e decisum nei precedenti gradi di giudizio (Cass. 11021/1999, 3881/2000). 2- Con il secondo motivo la Ricci deduce "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 - Omessa e difettosa motivazione su un punto della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ." In particolare secondo la ricorrente i giudici di appello, nel ritenere concludenti, per addossarle la responsabilità esclusiva della caduta, le sue dichiarazioni risultanti dalla cartella clinica e la circostanza che le altre persone scese dall'autobus prima di lei non erano cadute, non solo hanno violato la disciplina normativa sull'onere probatorio, incombente su vettore e conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, ma hanno altresì immotivatamente disatteso la diversa deposizione testimoniale del marito di essa danneggiata- così violando gli artt. 116 e 232 cod. proc. civ. - da cui è risultato che il tappetino degli scalini dell'autobus era scollato e unto e il marciapiede su cui scendere rotto, e omesso qualsiasi valutazione sulla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al predetto conducente sulle stesse decisive circostanze, malgrado i giudici di primo grado ne avessero tratto elementi di prova a sostegno della ritenuta responsabilità dei convenuti. Apoditticamente, poi, la sentenza di appello ha affermato che essa Ricci ha omesso l'osservanza di qualsiasi norma di pur minima prudenza, tanto più necessaria per una persona di età non più agilissima (54 anni), quale quella di sorreggersi agli appositi sostegni nello scendere dall'autobus, innanzi tutto perché queste circostanze non sono state oggetto di accertamento; e comunque perché l'eventuale minore agilità della Ricci avrebbe, se mai, dovuto indurre il vettore e il conducente a prestarle la necessaria assistenza per la discesa. Quanto poi alle dichiarazioni rese dalla Ricci all'atto del ricovero, non soltanto non sono sottoscritte dalla stessa e dunque non le sono direttamente attribuibili, ma non si è neppure tenuto conto del suo stato psicofisico a tale momento, tant'è che non riferì nemmeno del marciapiede dissestato, circostanza pacifica. Il motivo è infondato sia nella prima che nella seconda parte. Deve esser preliminarmente ribadito, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità assolutamente pacifico, che la prova liberatoria della responsabilità presunta a carico di un soggetto può risultare anche indirettamente, e cioè dall'accertamento, in concreto, della responsabilità esclusiva del danneggiato nella determinazione dell'evento ( Cass. 1724/1998). Quindi non sussiste la dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ. Va poi ribadito l'altro orientamento consolidato secondo il quale il giudice non ha l'obbligo di confutare analiticamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente l'esposizione dell'iter seguito per le proprie conclusioni, scegliendo tra le prove liberamente apprezzabili- tra cui rientra la prova testimoniale, nella specie resa dal marito della Ricci- quelle più attendibili ed idonee al suo convincimento, disattendendo le altre logicamente incompatibili (Cass.10896/1998; 2700/1997). Ne deriva che il denunciato vizio di motivazione al riguardo, non sussiste. Quanto all'omessa valutazione del giudice di secondo grado della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al conducente dell'autobus, tale omissione rientra nella sfera dell'ampia facoltà, riconosciuta al giudice di primo grado dall'art. 116 cod. proc. civ., di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, e pertanto, quale esplicazione di una discrezionalità sua propria, inerente alla valutazione delle prove, non è censurabile in Cassazione, né per vizio di violazione di legge, né per vizio di motivazione (Cass. 4211/1998; 4800/2001). E poiché il contenuto e l'estensione del potere di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado sono uguali a quelli del giudice di primo grado, egli non è in alcun modo vincolato al diverso esercizio della predetta discrezionalità da parte del primo giudice, e dunque il denunciato vizio di motivazione non sussiste. In merito alla circostanza, tra quelle su cui i giudici di secondo grado hanno fondato il convincimento del complessivo comportamento disattento della Ricci, e cioè di avere la medesima omesso anche la cautela minima di appoggiarsi agli appositi sostegni per scendere dall'autobus- notoriamente esistenti, sì che la relativa prova era superflua (art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.)- l'inferenza dedotta dall'assenza di qualsiasi accenno al riguardo nelle dichiarazioni stragiudiziali e giudiziali rese dalla Ricci è immune da vizi logici, e perciò non sussiste il denunciato vizio di motivazione, mentre d' altro canto, in presenza di detti sostegni, viene meno l'obbligo dell'autista di aiutare i passeggeri a scendere dall'autobus. Infine la censura di vizio di motivazione per l'interpretazione data dai giudici di appello al silenzio serbato dalla Ricci, nelle sue già menzionate dichiarazioni rese all'atto del ricovero, sull'insidia costituita dal tappetino degli scalini dell'autobus e dal marciapiede rotto, è inammissibile perché si traduce in una richiesta di riesame delle medesime per formulare una valutazione diversa da quella, logicamente sostenibile, espressa dal giudice di merito (Cass. 11121/1999; 3928/2000;2830/2001). 3- Con il terzo motivo la ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043 e 2049 cod. civ.- Omessa valutazione di un punto decisivo della controversia". Secondo la soccombente i giudici del gravame hanno disconosciuto, senza motivazione alcuna, qualsiasi rilevanza, ai fini della responsabilità del vettore e del suo autista, alla pacifica circostanza della fermata dell'autobus, per far scendere i passeggeri, a fianco di un marciapiede dissestato, malgrado l'ora di tarda sera, circostanza invece in base alla quale il giudice di primo grado ha ravvisato l'insidia. Il motivo, strettamente collegato con il primo, è infondato. Per il principio della causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., la accertata condotta della Ricci quale causa esclusiva della sua caduta, rende irrilevanti le altre cause, tra cui il dedotto comportamento imprudente tenuto dal conducente dell'autobus, perché si è interrotto il nesso causale (ex multis Cass. 5923/1995). 4- Con il quarto motivo la Ricci deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 336 cod. proc. civ." Assume al riguardo che la sentenza di appello viola la predetta norma perché la condanna di essa Ricci alla restituzione della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado non è stata subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e così la S.p.a. Toro Assicurazioni le ha intimato precetto per la suddetta restituzione. Anche questo motivo è infondato. L'art. 336 cod. proc. civ. nulla dispone in merito alle richieste restitutorie avanzate in secondo grado per precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado. Tuttavia, pacifico il loro ingresso in sede di gravame, è certo che, in caso di accoglimento, l'eseguibilità del capo restitutorio della sentenza di appello, presupponendo il preventivo venir meno degli effetti della sentenza riformata, rimane necessariamente subordinato alla cessazione degli effetti esecutivi di quest' ultima, e quindi al passaggio in giudicato della sentenza di appello, senza che sia necessaria un' esplicita riserva in tal senso (Cass. 8466/1987; 3345/1988; 3023/1994). Ne deriva che se l'appellante vittorioso esercita l'azione esecutiva prima di tale passaggio in giudicato, fondatamente l'esecutato può opporsi all'esecuzione. In conclusione il ricorso va rigettato, ma ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma il 29 maggio 2001. Depositato in cancelleria il 5 novembre 2001
 
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