La presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 cod. civ. a carico
del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il
viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la
discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista
il nesso di causalita' tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed
e' percio' superata se il giudice di merito accerta invece, anche
indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il
comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa
esclusiva del sinistro.
ANNO/NUMERO 2001 13635
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RICCI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ANTONIO
MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GIAN FRANCO D'ONOFRIO,
difesa dall'avvocato FRANCESCO LOGRIECO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TORO ASSICURAZIONI SPA, corrente in Torino, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore Sig. Francesco Torri,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19,
presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo difende
anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO RUSSI, giusta delega in
atti;
- controricorrente -
nonchè contro
BONVINO VINCENZO, BONVINO ANTONIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 54/99 della Corte d'Appello di BARI, emessa
il 16/12/98 e depositata il 15/01/99 (R.G. 1066/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/05/01 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Ricci Francesca, con citazione notificata rispettivamente il 17 e il
20 febbraio 1990, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari
Bonvino Vincenzo, Bovino Antonio e la s.p.a. Toro Assicurazioni
premettendo che:
a) aveva partecipato ad un viaggio turistico effettuato con un
autobus di proprietà del primo, guidato dal secondo, dipendente di
questi, e assicurato per la responsabilità civile con la terza; b)
al ritorno dal viaggio, alle ore ventidue e trenta, mentre scendeva
dal veicolo, a causa del dissestamento del marciapiede a fianco del
quale il conducente lo aveva fermato per far scendere i passeggeri,
e per il cattivo stato di manutenzione della pedaliera, cadeva,
riportando varie lesioni. Pertanto chiedeva la condanna dei
convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano il proprietario dell'autobus e la società
assicuratrice, mentre restava contumace il conducente. Il Tribunale
accoglieva la domanda, affermando la responsabilità di Bonvino
Vincenzo a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1681, ed
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., e di Bovino
Antonio ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e li condannava, in
solido tra loro e con la s.p.a. Toro Assicurazioni, in qualità di
assicuratrice per la responsabilità civile, al pagamento della
complessiva somma di £ 46.198.900, oltre accessori come per legge.
L'assicuratrice proponeva appello principale- a cui aderiva,
costituendosi, Bonvino Vincenzo. La Ricci proponeva appello
incidentale per il quantum riconosciutole.
La Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo
grado, accoglieva l'appello principale e rigettava quello
incidentale affermando che la condotta disattenta della Ricci
costituiva la causa esclusiva della sua caduta, mentre doveva esser
esclusa l'insidia prospettata dall'attrice, costituita dal tappetino
degli scalini dell'autobus e dal marciapiede dissestato nel tratto a
margine del quale il conducente, di sera tarda, si era fermato per
far discendere i passeggeri. Pertanto la Corte di merito respingeva
la domanda proposta dalla Ricci, che condannava alla restituzione
della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
La soccombente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo quattro
motivi. Ha resistito con controricorso la s.p.a. Toro Assicurazioni
ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1- Con il primo motivo Ricci Francesca deduce "violazione o falsa
applicazione degli artt. 1679 e 1681 cod. civ. in relazione all'art.
360 n. 3 cod. proc. civ.- Omessa motivazione circa un punto
decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.". Aggiunge,
alla fine di questo primo motivo "violazione e/o erronea
applicazione degli artt. 2043- 2049- 2054 cod. civ.".
Osserva in particolare la ricorrente che a norma dell'art. 1681 cod.
civ. incombe sul vettore la prova positiva di aver adottato tutte le
cautele, rapportate alle concrete modalità di svolgimento del
servizio, idonee ad evitare sinistri al trasportato durante il
viaggio- da intendersi comprensivo delle soste, delle fermate, e
delle operazioni preparatorie ed accessorie, tra le quali la discesa
dal mezzo di trasporto- mentre il trasportato ha l'onere di provare
soltanto il nesso di causalità, o anche di mera occasionalità, tra
l'evento dannoso e il trasporto. La Corte barese, invece, avendo
omesso di valutare che né il vettore, né il suo autista, avevano
fornito la predetta prova liberatoria (quale ad esempio di aver
mantenuto in buono stato gli scalini dell'autobus; di aver prestato
assistenza ai viaggiatori durante la discesa) e avendo ascritto alla
Ricci la responsabilità esclusiva della sua caduta in conseguenza -
illogica - della non risultanza, dalle dichiarazioni della medesima
all'atto del ricovero, di alcuna insidia, né del tappetino smosso
sugli scalini dell'automezzo, né del marciapiede dissestato- e della
circostanza che non era caduto nessuno dei numerosi passeggeri che
l'avevano preceduta nella discesa, aveva applicato le predette norme
in modo distorto, e valutato le risultanze probatorie illogicamente
e apoditticamente.
La Corte di merito inoltre non aveva considerato che il trasportato,
qualunque sia il titolo del trasporto, può invocare, unitamente alla
responsabilità contrattuale, quella extracontrattuale ai sensi
dell'art. 2054 cod. civ., sia nei confronti del conducente, sia nei
confronti del proprietario del veicolo, con conseguente onere
probatorio, rispettivamente, di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno (primo comma) e di non aver consentito la
circolazione del mezzo (terzo comma). Aggiunge poi che per applicare
quest' ultima disposizione è indifferente che la responsabilità del
conducente sia stata accertata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.,
ovvero sia stata presunta, ai sensi dei primi due commi dell'art.
2054 cod. civ., perché "l'estensione della responsabilità al
proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di
garantire il risarcimento al danneggiato".
Il motivo è parte infondato, parte inammissibile.
Infatti la presunzione iuris tantum di colpa del vettore, stabilita
dall'art. 1681 cod. civ., opera sul presupposto che sussista il
rapporto di causalità materiale tra il sinistro e l'attività del
vettore nell'esecuzione del trasporto (Cass. 7423/1999), ivi
comprese le operazioni accessorie, quali la discesa dal mezzo.
Invece nella specie la Corte di Appello di Bari ha ravvisato nella
condotta disattenta della Ricci la causa esclusiva della sua caduta.
E poiché la prova liberatoria che un soggetto deve fornire per non
rispondere di un evento dannoso può risultare anche indirettamente
(Cass. 8622/1990), l'accertamento in concreto del comportamento del
danneggiato, tale da rappresentare il fattore causale esclusivo
dell'evento, supera la predetta presunzione di responsabilità del
vettore (Cass. 436/1964; 549/1969). Tanto affermato in diritto, tale
accertamento di fatto è sindacabile in questa sede nei limiti dei
vizi di motivazione.
Al riguardo le argomentazioni della Corte di Appello, fondate
sull'assenza di qualsivoglia accenno nelle dichiarazioni della
danneggiata, all'atto del ricovero in ospedale, all'insidia
costituita dallo scollamento del tappetino dell'autobus e dal
marciapiede dissestato; sulla circostanza che la Ricci era scesa tra
gli ultimi viaggiatori e nessuno di coloro che l'aveva preceduta era
caduto; sulla mancanza di affermazione della medesima di essersi
sostenuta agli appositi sostegni per scendere; sulla conseguente
inosservanza di tale norma di comune, minima, prudenza, soprattutto
per una persona non più agilissima (la ricorrente aveva all'epoca
dell'infortunio cinquantaquattro anni) che deve scendere da un
autobus a tarda sera, sono sufficienti ed esenti da vizi logici.
Passando all'esame della seconda parte del primo motivo, dalla
motivata individuazione, effettuata dal giudice di merito,della
condotta colpevole della Ricci quale causa esclusiva della sua
caduta, deriva a fortiori l'esclusione della responsabilità
extracontrattuale sia di Bonvino Vincenzo, ai sensi dell'art. 2049
cod. civ., in qualità di datore di lavoro di Bovino Antonio, sia di
quest' ultimo, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in qualità di
conducente dell'autobus.
Quanto al richiamo, contenuto nella rubrica di questo primo motivo,
all'art. 1679 cod. civ., senza peraltro né sviluppare alcuna
argomentazione al riguardo, né correlare la censura ad alcuna parte
della motivazione della sentenza impugnata, la norma non è comunque
pertinente perché si riferisce ai pubblici servizi di linea.
La censura di violazione dell'art. 2054 cod. civ. per non aver
applicato la presunzione di responsabilità del proprietario
dell'autobus e del conducente ai sensi della predetta norma è
inammissibile perché introduce la questione dell'applicabilità di
tali disposizioni al trasportato, nuova rispetto al thema decidendum
e decisum nei precedenti gradi di giudizio (Cass. 11021/1999,
3881/2000).
2- Con il secondo motivo la Ricci deduce "violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. in
relazione all'art. 360 n. 3 - Omessa e difettosa motivazione su un
punto della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc.
civ." In particolare secondo la ricorrente i giudici di appello, nel
ritenere concludenti, per addossarle la responsabilità esclusiva
della caduta, le sue dichiarazioni risultanti dalla cartella clinica
e la circostanza che le altre persone scese dall'autobus prima di
lei non erano cadute, non solo hanno violato la disciplina normativa
sull'onere probatorio, incombente su vettore e conducente, di aver
fatto tutto il possibile per evitare l'evento, ma hanno altresì
immotivatamente disatteso la diversa deposizione testimoniale del
marito di essa danneggiata- così violando gli artt. 116 e 232 cod.
proc. civ. - da cui è risultato che il tappetino degli scalini
dell'autobus era scollato e unto e il marciapiede su cui scendere
rotto, e omesso qualsiasi valutazione sulla mancata risposta
all'interrogatorio formale deferito al predetto conducente sulle
stesse decisive circostanze, malgrado i giudici di primo grado ne
avessero tratto elementi di prova a sostegno della ritenuta
responsabilità dei convenuti. Apoditticamente, poi, la sentenza di
appello ha affermato che essa Ricci ha omesso l'osservanza di
qualsiasi norma di pur minima prudenza, tanto più necessaria per una
persona di età non più agilissima (54 anni), quale quella di
sorreggersi agli appositi sostegni nello scendere dall'autobus,
innanzi tutto perché queste circostanze non sono state oggetto di
accertamento; e comunque perché l'eventuale minore agilità della
Ricci avrebbe, se mai, dovuto indurre il vettore e il conducente a
prestarle la necessaria assistenza per la discesa. Quanto poi alle
dichiarazioni rese dalla Ricci all'atto del ricovero, non soltanto
non sono sottoscritte dalla stessa e dunque non le sono direttamente
attribuibili, ma non si è neppure tenuto conto del suo stato
psicofisico a tale momento, tant'è che non riferì nemmeno del
marciapiede dissestato, circostanza pacifica.
Il motivo è infondato sia nella prima che nella seconda parte. Deve
esser preliminarmente ribadito, secondo l'orientamento
giurisprudenziale di legittimità assolutamente pacifico, che la
prova liberatoria della responsabilità presunta a carico di un
soggetto può risultare anche indirettamente, e cioè
dall'accertamento, in concreto, della responsabilità esclusiva del
danneggiato nella determinazione dell'evento ( Cass. 1724/1998).
Quindi non sussiste la dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ.
Va poi ribadito l'altro orientamento consolidato secondo il quale il
giudice non ha l'obbligo di confutare analiticamente tutte le
risultanze processuali, essendo sufficiente l'esposizione dell'iter
seguito per le proprie conclusioni, scegliendo tra le prove
liberamente apprezzabili- tra cui rientra la prova testimoniale,
nella specie resa dal marito della Ricci- quelle più attendibili ed
idonee al suo convincimento, disattendendo le altre logicamente
incompatibili (Cass.10896/1998; 2700/1997). Ne deriva che il
denunciato vizio di motivazione al riguardo, non sussiste.
Quanto all'omessa valutazione del giudice di secondo grado della
mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al conducente
dell'autobus, tale omissione rientra nella sfera dell'ampia facoltà,
riconosciuta al giudice di primo grado dall'art. 116 cod. proc.
civ., di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti
nel processo, e pertanto, quale esplicazione di una discrezionalità
sua propria, inerente alla valutazione delle prove, non è
censurabile in Cassazione, né per vizio di violazione di legge, né
per vizio di motivazione (Cass. 4211/1998; 4800/2001). E poiché il
contenuto e l'estensione del potere di valutazione del materiale
probatorio da parte del giudice di secondo grado sono uguali a
quelli del giudice di primo grado, egli non è in alcun modo
vincolato al diverso esercizio della predetta discrezionalità da
parte del primo giudice, e dunque il denunciato vizio di motivazione
non sussiste.
In merito alla circostanza, tra quelle su cui i giudici di secondo
grado hanno fondato il convincimento del complessivo comportamento
disattento della Ricci, e cioè di avere la medesima omesso anche la
cautela minima di appoggiarsi agli appositi sostegni per scendere
dall'autobus- notoriamente esistenti, sì che la relativa prova era
superflua (art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.)- l'inferenza
dedotta dall'assenza di qualsiasi accenno al riguardo nelle
dichiarazioni stragiudiziali e giudiziali rese dalla Ricci è immune
da vizi logici, e perciò non sussiste il denunciato vizio di
motivazione, mentre d' altro canto, in presenza di detti sostegni,
viene meno l'obbligo dell'autista di aiutare i passeggeri a scendere
dall'autobus.
Infine la censura di vizio di motivazione per l'interpretazione data
dai giudici di appello al silenzio serbato dalla Ricci, nelle sue
già menzionate dichiarazioni rese all'atto del ricovero,
sull'insidia costituita dal tappetino degli scalini dell'autobus e
dal marciapiede rotto, è inammissibile perché si traduce in una
richiesta di riesame delle medesime per formulare una valutazione
diversa da quella, logicamente sostenibile, espressa dal giudice di
merito (Cass. 11121/1999; 3928/2000;2830/2001).
3- Con il terzo motivo la ricorrente deduce "violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt.
2043 e 2049 cod. civ.- Omessa valutazione di un punto decisivo della
controversia".
Secondo la soccombente i giudici del gravame hanno disconosciuto,
senza motivazione alcuna, qualsiasi rilevanza, ai fini della
responsabilità del vettore e del suo autista, alla pacifica
circostanza della fermata dell'autobus, per far scendere i
passeggeri, a fianco di un marciapiede dissestato, malgrado l'ora di
tarda sera, circostanza invece in base alla quale il giudice di
primo grado ha ravvisato l'insidia.
Il motivo, strettamente collegato con il primo, è infondato. Per il
principio della causalità efficiente, desumibile dal secondo comma
dell'art. 41 cod. pen., la accertata condotta della Ricci quale
causa esclusiva della sua caduta, rende irrilevanti le altre cause,
tra cui il dedotto comportamento imprudente tenuto dal conducente
dell'autobus, perché si è interrotto il nesso causale (ex multis
Cass. 5923/1995).
4- Con il quarto motivo la Ricci deduce "violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 336 cod. proc. civ." Assume al riguardo che
la sentenza di appello viola la predetta norma perché la condanna di
essa Ricci alla restituzione della somma percepita in esecuzione
della sentenza di primo grado non è stata subordinata al passaggio
in giudicato della sentenza di secondo grado e così la S.p.a. Toro
Assicurazioni le ha intimato precetto per la suddetta restituzione.
Anche questo motivo è infondato.
L'art. 336 cod. proc. civ. nulla dispone in merito alle richieste
restitutorie avanzate in secondo grado per precostituire il titolo
esecutivo per le restituzioni nell'ipotesi di riforma della sentenza
di primo grado. Tuttavia, pacifico il loro ingresso in sede di
gravame, è certo che, in caso di accoglimento, l'eseguibilità del
capo restitutorio della sentenza di appello, presupponendo il
preventivo venir meno degli effetti della sentenza riformata, rimane
necessariamente subordinato alla cessazione degli effetti esecutivi
di quest' ultima, e quindi al passaggio in giudicato della sentenza
di appello, senza che sia necessaria un' esplicita riserva in tal
senso (Cass. 8466/1987; 3345/1988; 3023/1994). Ne deriva che se
l'appellante vittorioso esercita l'azione esecutiva prima di tale
passaggio in giudicato, fondatamente l'esecutato può opporsi
all'esecuzione.
In conclusione il ricorso va rigettato, ma ricorrono giusti motivi
per compensare integralmente le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le
spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma il 29 maggio 2001.
Depositato in cancelleria il 5 novembre 2001
|