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Danni al comodatario per vizi della cosa

Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario

Massima della Cassazione
Danni al comodatario per vizi della cosa
LA RESPONSABILITA DEL COMODANTE PER DANNI DA VIZI DELLA COSA COMODATA NON HA CARATTERE CONTRATTUALE, PERCHE L'OBBLIGO DEL COMODANTE DI COMUNICARE AL COMODATARIO I VIZI DELLA COSA DATA IN COMODATO NON INERISCE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO, E NEPPURE DERIVA DA 'CULPA IN CONTRAHENDO' PERCHE LA LEGGE NON RAVVISA NEL MOMENTO DELLA PERFEZIONE DEL CONTRATTO IL MOMENTO LIMITE PER LA DENUNZIA DEI VIZI CONOSCIUTÌ MA HA CARATTERE EXTRA CONTRATTUALE PERCHE TROVA FONDAMENTO NELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO POSTO DALLA LEGGE DI DENUNCIARE I VIZI CONOSCIUTI (CULPA IN OMITTENDO), OND'E CHE, IN DIFETTO DI PROVA DELLA CONOSCENZA DEL VIZIO DA PARTE DEL COMODANTE, NON TROVA APPLICAZIONE L'ART 1812 COD CIV
Danni al comodatario per vizi della cosa

 
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