1115. Obbligazioni solidali dei partecipanti.
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti
Testo della Massima
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI -
FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED
IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE -Donazioni fatte in vita dal "de cuius" - Obbligo di collazione -Insorgenza automatica con l'apertura della successione - Domanda dei
condividendi - Necessita' - Esclusione - Deduzione di un fatto ostativo alla collazione - Onere probatorio del deducente.
In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione
e' una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale,
essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parita' di
trattamento tra i vari condividenti, cosi' da non alterare il
rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli
eredi la possibilita' di conseguire una quantita' di beni
proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della
collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della
successione e che i beni donati devono essere conferiti
indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre
chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di
fornirn la prova.
|