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Compratore-obbligazioni

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO -
IN GENERE -
Vendita di beni mobili stipulata in Italia tra societa' esportatrice
operante nello Stato italiano ed ente importatore con personalita'
giuridica conferitagli da Stato estero - Applicabilita' della legge
italiana ex art. 25 delle preleggi (anteriormente all'abrogazione
operata dall'art. 73 legge n. 218 del 1995, a decorrere dal 1
settembre 1995) - Configurabilita' - Pagamento del prezzo - Incarico
affidato a banca operante in situazione di monopolio in ordine alle
transazioni finanziarie con l'estero ai sensi dell'ordinamento
straniero - "Adiectus solutionis causa" - Configurabilita' - Mancanza
di obbligazione scaturente "ex contractu" o "ex lege" direttamente
nei confronti del terzo creditore - Obbligazione solidale al
pagamento del prezzo in capo alla banca incaricata - Insorgenza -
Configurabilita' - Esclusione.

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO -
Vendita di beni mobili stipulata in Italia tra societa' esportatrice
operante nello Stato italiano ed ente importatore con personalita'
giuridica conferitagli da Stato estero - Applicabilita' della legge
italiana ex art. 25 delle preleggi (anteriormente all'abrogazione
operata dall'art. 73 legge n. 218 del 1995, a decorrere dal 1
settembre 1995) - Configurabilita' - Pagamento del prezzo - Incarico
affidato a banca operante in situazione di monopolio in ordine alle
transazioni finanziarie con l'estero ai sensi dell'ordinamento
straniero - "Adiectus solutionis causa" - Configurabilita' - Mancanza
di obbligazione scaturente "ex contractu" o "ex lege" direttamente
nei confronti del terzo creditore - Obbligazione solidale al
pagamento del prezzo in capo alla banca incaricata - Insorgenza -
Configurabilita' - Esclusione.

ANNO/NUMERO 2002 11277


REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 20061/1998
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 22466/1998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VNESHECONOMBANK "BANCA AFFARI ECONOMICI DELL'U.R.S.S.", in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, KOSTINE
ANDREI LEONIDOVICH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO
N.30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI G., difeso dall'avvocato
CALO' CARDUCCI SAVERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FRANCESCHINI SPA, in persona del Sig. FRANCESCHINI GIANCARLO;
- intimato -
nonche' contro
"VAO LEGPROMEXPORT", in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
e sul 2^ ricorso n. 22466/98 proposto da:
FRANCESCHINI SPA, in persona del Sig. FRANCESCHINI GIANCARLO,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA A FRIGGERI 106, presso lo
studio dell'avvocato TAMPONI MICHELE, difeso dall'avvocato
GIOVANNELLI MAURO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VNESHECONOMBANK "BANCA AFFARI ECONOMICI dell'U.R.S.S.", in persona
del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
nonche' contro
VAOLEGPROMEXPORT, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 316/98 della Corte d'Appello di FIRENZE,
depositata il 07/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CAMICI per delega depositata in udienza, da parte
dell'Avv. CARDUCCI, difensore del ricorrente che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso principale con rigetto del ricorso
incidentale;
udito l'Avvocato GIOVANELLI, difensore del resistente che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso incidentale con rigetto di quello
principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento ricorso
principale, rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Franceschini s.p.a., con sede in Montemurlo, dopo avere ottenuto
dal Presidente del Tribunale di Prato sequestro conservativo, con
atto di citazione notificato il 18 marzo 1993 convenne innanzi a quel
Tribunale la Legpromexport (d'ora in poi LEG) e la Vnesheconombank
d'ora in poi, VEB) - Banca per gli Affari Economici Esteri dell'URSS,
entrambe con sede in Mosca, per sentire disporre, oltre che la
convalida dell'eseguito sequestro, la condanna delle convenute, in
solido tra loro, al pagamento a suo favore, della somma complessiva
di L. 850.000.000, con gli interessi legali, in corrispettivo delle
forniture di pellicce sintetiche eseguite in esecuzione di contratti
conclusi il 26 febbraio 1990 ed il 15 ottobre 1990 con la LEG,
forniture rimaste, la prima in parte e la seconda in toto, non
pagate.
Espose l'attrice che: a) la LEG operava su mandato e per
autorizzazione del ministero competente; b) la VEB era nei contratti
indicata come mandataria dell'operazione di trasferimento dei mezzi
finanziari necessari al pagamento della merce ed avrebbe dovuto, nel
termine di venticinque giorni dalla data di presentazione dei
documenti necessari, rimettere le somme al Banco di Roma - filiale di
Prato, designato dalla venditrice, attraverso un conto della stessa
VEB intrattenuto presso la COMIT di Milano; c) nell'ordinamento
sovietico "tutti gli enti erano esponenziali dell'unica realta' -
persona giuridica che era lo Stato..."e non esistevano persone
giuridiche da questo separate.
Mentre la LEG resto' contumace, la VEB si costitui' per resistere
alla domanda, opponendo, per quel che ancora rileva in questa sede,
di essere solo mandataria per il pagamento nell'interesse della LEG,
che avrebbe dovuto fornirle la provvista, ma non aveva provveduto, e
che, pertanto, essa era del tutto estranea ai rapporti fra l'attrice
e la LEG. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna
dell'attrice al risarcimento dei danni arrecatile per responsabilita'
aggravata ex art. 96 cod.proc.civ..
L'adito Tribunale, mentre accolse parzialmente, nella misura di L.
675.124.884, la domanda di merito proposta nei confronti della LEG,
rigetto quella proposta nei confronti della VEB, che ritenne semplice
incaricata per il pagamento, senza alcun obbligo nei confronti della
venditrice.
Proposero separati appelli, poi riuniti, la Franceschini s.p.a. e la
LEG (frattanto divenuta VAO Legpromexport) e la Corte d'Appello di
Firenze, con sentenza resa in data 7 marzo 1998, in parziale riforma
della decisione impugnata, ha condannato entrambe le convenute, in
solido tra loro, a versare all'attrice la somma di L. 692.586.928
oltre agli interessi legali.
Con riferimento alla domanda proposta nei confronti della VEB, il
giudice d'appello, premesso che, ai sensi dell'art. 25 delle
preleggi, nel testo previgente alla L. 31 maggio 1995, n. 218, la
disciplina applicabile al caso in esame era data dalla legge
italiana, poiche' in Italia erano stati conclusi i contratti, ha
ritenuto che il primo giudice non avesse ben considerata la portata
del proprio assunto, non contestato dalle parti, secondo cui la
posizione di mandatario assunta dalla VEB nei confronti della LEG non
derivava da un contratto di mandato stipulato fra i due enti ex
sovietici, ma conseguiva direttamente dalla disciplina del commercio
estero vigente nell'ordinamento sovietico, e poi russo, in virtu'
della quale alla VEB era conferito il monopolio legale delle
transazioni finanziarie con l'estero.
Per vero, poiche' cio' significava, in pratica, che il creditore
estero non poteva rivolgersi ne' alla LEG per il pagamento, essa non
essendo autorizzata a disporre di moneta convertibile, ne' alla VEB,
dal momento che il Tribunale qualificava come meramente interno il
rapporto tra la LEG e la VEB, ne' allo Stato sovietico, perche' la
LEG e la VEB avevano personalita' giuridica distinta dallo Stato, se
ne sarebbe dovuto trarre la conseguenza, inaccettabile,
dell'impossibilita' di individuare il debitore reale, cioe' quello
abilitato al pagamento. Ne' si poteva ritenere che unico debitore
fosse la VEB e che la LEG si omesse come mera intermediaria nella
conclusione del contratto, risultando dagli atti che il contratto era
stato concluso direttamente ed in nome proprio dalla LEG.
Al contrario, ad avviso della corte di merito, dalla suddetta, non
contestata, premessa doveva farsi derivare la conseguenza che il
rapporto fra la LEG e la VEB non era meramente interno e, quindi, non
incidente sul rapporto con i terzi creditori della LEG, bensi' un
rapporto avente efficacia all'esterno e generante una solidale
responsabilita' contrattuale dei due enti verso i creditori, restando
interno solo il rapporto di provvista, con la conseguenza che,
mancando la fornitura della provvista dalla LEG alla VEB, come
sostenuto dalla VER, non veniva meno la responsabilita' di
quest'ultima verso i creditori.
Ha, peraltro, rilevato la corte territoriale che tali considerazioni,
fondate su dati di fatto non contestati dalle parti, reggevano al
vaglio della documentazione prodotta, in particolare all'esame del
punto 7^ delle condizioni generali dei contratti conclusi dalle parti
e dei punti 2^ e 3^ dei contratti stessi e trovavano conforto nel
parere tecnico allegato agli atti dall'attrice, utilizzabile solo con
riferimento ai dati di fatto esposti e non contestati dalle parti.
In definitiva, ad avviso della Corte d'Appello, doveva ritenersi
costituito tra le parti un rapporto trilaterale di natura
contrattuale - amministrativa, imposto dalla normativa statuale, e
ricostruibile, secondo le categorie giuridiche del nostro
ordinamento, come un'ipotesi di delegazione cumulativa (art. 1268
cod.civ.) o di accollo (art. 1273 cod.civ.) ex lege, ovvero, in
alternativa od al contempo, come ipotesi di corresponsabilita'
solidale della VEB, garante ex lege, e responsabile direttamente
verso il creditore, ipotesi assimilabile alla responsabilita' diretta
dell'assicuratore verso il danneggiato ai sensi della L. n. 990 del
1969.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la VEB,
affidandosi ad un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso
la Franceschini s.p.a., che, a sua volta, propone ricorso incidentale
condizionato, fondato su di un solo motivo.
V'e' memoria illustrativa per entrambe le parti.
All'udienza del 24 gennaio 2001 e' stata disposta l'integrazione del
contraddittorio nei confronti della LEG. A tale ordinanza hanno
ottemperato sia la ricorrente principale sia la ricorrente
incidentale, notificando i rispettivi ricorsi alla LEG, che, pero',
non ha svolto attivita' difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ., i due ricorsi
vanno riuniti, essendo diretti verso una stessa sentenza. La
ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione e
falsa applicazione degli artt. 1173, 1292, 1703, 1719, 1268, 1273
cod.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ., 113 e 115 cod.proc.civ.
nonche' per vizi logici e giuridici della motivazione e travisamento
del fatto, premettendo che: 1^) il giudice decide la causa, secondo
diritto, iuxta allegata et probsata; 2^) nel nostro ordinamento
giuridico le obbligazioni nascono da contratto, fatto illecito ed
ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita'
dell'ordinamento giuridico; 3^) essa ricorrente fu del tutto estranea
al contratto di compravendita tra l'attrice e la LEG e non garanti in
alcun modo le obbligazioni assunte dalla LEG; 4^) non v'e' un solo
elemento di prova che dimostra il contrario; 5^) cio' e' stato
riconosciuto da entrambi i giudici di merito; 6^) la solidarieta'
passiva nasce esclusivamente dalla volonta' delle parti o dalla
legge.
Cio' premesso, la ricorrente rileva che erroneamente la Corte
d'Appello ritiene "indiscussi" i rapporti obbligatori tra LEG e VEB,
avendo, essa ricorrente, sempre contestato di avere avuto rapporti
con la LEG o con la compratrice ed avendo solo la LEG unilateralmente
addotto che la VEB era stata incaricata del pagamento del prezzo.
Altrettanto erroneamente, ad avviso della ricorrente, la corte di
merito ha ritenuto non contestato l'assunto secondo cui la posizione
di mandatario della VEB nei confronti della LEG deriverebbe, non gia'
da un contratto di mandato concluso dai due enti, bensi' direttamente
dalla disciplina del commercio estero vigente nell'ordinamento
sovietico, che conferirebbe alla VEB il monopolio legale delle
transazioni finanziarie con l'estero, perche', in realta', tale
assunto era stato espressamente contestato sia in primo grado (cfr.
memoria di replica del 28 aprile 1993) sia in secondo grado (cfr.
comparsa conclusionale del 15 dicembre 1997). Si era, infatti,
osservato che dal 1988 erano ben cinque le banche russe abilitate ad
operare con l'estero e che la VEB era solo una di esse. Peraltro,
l'eventuale mancata contestazione non avrebbe mai potuto esonerare il
giudice dall'accertare la fonte normativa russa attributiva alla VEB
del ritenuto monopolio, dal quale, comunque, non si sarebbe potuto
far derivare la responsabilita' diretta della VEB nei confronti del
terzo creditore, tale responsabilita' non essendo prevista da alcuna
norma o principio di diritto dell'ordinamento giuridico russo o
italiano.
Osserva, poi, la ricorrente che non sussiste la contraddizione
rilevata dalla corte territoriale nell'iter logico seguito dal
Tribunale, poiche' il primo giudice non aveva esclusa la
responsabilita' della LEG nei confronti della venditrice, bensi'
quella di essa ricorrente sul rilievo, giuridicamente corretto e
logico, dell'assenza di un suo rapporto diretto col terzo creditore.
Ne' ad escludere la responsabilita' della LEG potevano valere le
difficolta' di adempimento o la impossibilita' pratica di adempimento
da parte della LEG, che non poteva ella valuta occorrente al
pagamento, dal momento che le difficolta' o l'impossibilita' pratica
di adempimento non possono fondersi col vincolo giuridico necessario
a far col sorgere l'obbligazione. Comunque, nessun ostacolo giuridico
impediva alla creditrice di agire per il recupero del credito nei
confronti della LEG ai sensi dell'art. 24 L. 11 ottobre 1985, n. 766,
che ha ratificata e resa esecutiva la convenzione fra l'Italia e
l'U.R.S.S. sull'assistenza giudiziaria in materia civile, stipulata a
Roma il 25 gennaio 1979, come, del resto, riconosciuto dalla stessa
attrice nell'atto di citazione.
Quanto, poi, alla conferma che la tesi della responsabilita' diretta
della VEB riceverebbe dalle condizioni generali dei contratti, la
ricorrente osserva che quelle condizioni prevedevano solo che il
pagamento sarebbe stato eseguito tramite la VEB e che, contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice d'appello, essa aveva contestato la
documentazione presentatale per il pagamento, avendo ripetutamente
impugnato, contestato e disconosciuto ogni avversa produzione ed
allegazione, sottolineando la propria estraneita' al rapporto
"venditrice LEG".
La ricorrente contesta la possibilita' di utilizzare il parere
tecnico del prof. Crespi - Reghizzi, trattandosi di un parere di
parte retribuito e perche', trascritto in sentenza, viola l'art. 118
disp.att. cod.proc.civ.. Esso, comunque. e' stato utilizzato solo in
parte, non essendosi considerata la parte nella quale il consulente
nega la possibilita' di ritenere esistente un indissolubile
collegamento organico ed economico tra LEG e VEB, essendo,
quest'ultima, dotata di propria autonomia come persona giuridica
distinta dalla prima, nonche' la parte in cui ritiene che la
responsabilita' diretta della VEB possa affermarsi solo provando
l'avvenuto trasferimento alla VEB, da Parte della LEG o
dell'utilizzatore finale, della provvista in rubli necessaria al
pagamento del prezzo ovvero il congelamento dei depositi in valuta
della LEG o dell'utilizzatore finale presso la VEB.
A tal riguardo, la ricorrente ricorda che in atti manca la prova del
trasferimento della necessaria valuta alla VEB e che non si e'
verificato il congelamento dei depositi, peraltro irrilevante ai fini
della nascita di un vincolo giuridico della VEB verso il terzo
creditore.
Comunque, osserva la ricorrente, se la corte distrettuale, anziche'
rifarsi al parere di un tecnico di parte, si fosse affidata alle
fonti ufficiali, avrebbe potuto apprendere dagli "atti del Convegno
Italo Sovietico", svoltosi a Perugia il 9/11 giugno 1988, che, a
seguito della riforma del luglio 197, nell'U.R.S.S. era cessato il
monopolio della VEB nel campo delle operazioni valutarie con
l'estero.
Da ultimo, la ricorrente ritiene singolare, erroneo e non
giustificato da alcuna norma dell'ordinamento sovietico ne' dagli
atti di causa l'inquadramento della fattispecie de qua in un rapporto
trilaterale, qualificabile come delegazione cumulativa od accollo
cumulativo ovvero assimilabile all'ipotesi della responsabilita'
diretta dell'assicuratore nel campo della R.C.A..
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilita' del
ricorso principale, che la controricorrente solleva, rilevando che,
poiche' la Corte d'Appello ha fondato la sua decisione sugli stessi
presupposti di fatto (derivazione diretta della posizione della VEB
nei confronti della LEG dalla disciplina del commercio estero vigente
nell'ordinamento sovietico e poi russo) accertati dal primo giudice e
poiche' la VEB in appello aveva espressamente dichiarato di
condividere appieno la sentenza del Tribunale, risultano
inammissibili in questa sede le censure svolte dalla VEB, in quanto
dirette a disconoscere i presupposti dai quali parte la sentenza
impugnata, poiche' sul punto la VEB avrebbe fatta acquiescenza alla
sentenza di primo grado.
L'eccezione e' destituita di fondamento, essendo evidente che la VEB,
chiedendo in appello la conferma della sentenza di primo grado e
dichiarando di condividerne la motivazione, intendeva esprimere la
propria condivisione delle conseguenze tratte in punto di diritto dal
primo giudice dal ritenuto monopolio legale delle ricorrente.
Nel merito, si osserva che il ricorso principale e' fondato.
Anche se, alla luce di quanto esposto nella narrativa della sentenza,
non si puo' negare che la VEB, non solo non abbia contestato, ma
abbia persino ammesso il rapporto di mandato con la LEG poiche' in
comparsa di risposta essa riconobbe che le era stato conferito
mandato per il pagamento, non v'e' dubbio che le conseguenze
giuridiche tratte dalla Corte d'Appello in ordine alla
responsabilita' della VEB nei confronti della venditrice siano
erronee.
Applicando, ai sensi dell'art. 25 delle preleggi, le norme italiane
in tema di obbligazioni e le relative categorie giuridiche, come
ritenuto dallo stesso giudice d'appello (sul punto non v'e' censura),
non e' dato rinvenire alcuna norma o principio che consenta
dall'esistenza di un mandato a pagare di far derivare la
responsabilita' diretta del mandatario nei confronti del terzo
creditore, poiche', se il mandatario non assume, in virtu' di
autonoma pattuizione col creditore od in virtu' di una disposizione
di legge, un obbligo diretto verso il creditore o se, comunque, in
virtu' di un particolare meccanismo negoziale o legale, il mandato di
pagamento non assuma i caratteri di un contratto a favore del terzo
creditore, il mandatario resta un semplice adiectus solutionis causa,
che, percio', non assume alcuna obbligazione verso il terzo
creditore. La sentenza impugnata ritiene di individuare la ragione
ed, ad un tempo, la fonte normativa della responsabilita' della VEB
nei confronti della venditrice nella disciplina legale del commercio
estero nell'U.R.S.S., che attribuiva alla VEB il monopolio legale
delle transazioni con l'estero e dall'impossibilita', per le agenzie
"intermediarie" come la LEG o per gli utilizzatori finali dei beni
importati dall'estero, di disporre di valuta estera, dimodocche' alla
venditrice, nell'impossibilita' di rivolgersi, per il pagamento, alla
contraente LEG, che non poteva disporre della necessaria valuta, od
allo Stato, in considerazione della autonoma personalita' giuridica
riconosciuta alle agenzie "intermediarie" (anche su questo punto v'e'
giudicato interno), non sarebbe rimasta altra possibilita' che
rivolgersi alla VEB, detentrice del suddetto monopolio legale.
La costruzione non regge ne' al vaglio delle risultanze processuali
ne' ad un confronto con la disciplina delle obbligazioni dettata dal
nostro ordinamento giuridico.
In primo luogo, va rilevato che, contrariamente a quel che sembra
ritenere la corte di merito, la VEB, sia in primo che in secondo
grado, ha contestato che, al tempo della conclusione dei contratti,
avesse ancora il monopolio legale dei pagamenti verso l'estero, dal
momento che sin dal 1987 ben cinque banche di Stato erano state
autorizzate ad eseguire transazioni con l'estero ed operazioni in
valuta estera.
Ciononostante, senza un accertamento sul punto, a sentenza impugnata
ritiene che la VEB fosse ancora detentrice del suddetto monopolio
legale alla data dei contratti.
Ma, ove anche tale monopolio fosse ancora esistito, nulla
autorizzerebbe a ritenere che, per cui solo, la VEB assumesse la
veste di condebitrice solidale nei confronti dei creditori esteri
delle V/O (agenzie "intermediarie") essendo evidente che, per il
sorgere di una siffatta responsabilita' a carico di un ente dotato di
personalita' giuridica distinta da quella dell'ente debitore e da
quella dello stato sovietico, sarebbe stato necessario, in difetto di
un diretto coinvolgimento delle VEB nelle singole operazioni
negoziali realizzate dalle V/O (nel caso in esame dalla LEG), che una
fonte normativa dell'ordinamento sovietico la sancisse espressamente.
D'altro canto, lo stesso giudice d'appello, allorquando ha cercato di
cogliere, al di la' del rilievo del monopolio legale, di cui si e'
detto, una ragione piu' convincente della ritenuta responsabilita'
della VEB, non e' stato in grado di individuare una ragione diversa
dall'impossibilita' per la LEG di disporre di valuta estera. Ma, come
correttamente osserva la ricorrente, e' evidente che tale
impossibilita', non solo non impediva alla creditrice di chiedere
l'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna della LEG ai sensi
dell'art. 24 L. 11 dicembre 1985, n. 766, che ha ratificata e resa
esecutiva per l'Italia la Convenzione con l'U.R.S.S. sull'assistenza
giudiziaria in materia civile, ma non poteva valere neppure a far
sorgere la responsabilita' di un ente - la VEB - del tutto estraneo
al contratto concluso dalla LEG e rispetto alla stessa datata di
autonoma personalita' giuridica.
Ne', a conforto della soluzione adottata dalla corte territoriale, e'
possibile invocare le condizioni generali del contratto (punti 2^ e
3^), poiche' da esse non e' dato ricavare se non la conferma che,
secondo la LEG, il pagamento doveva avvenire tramite la VEB.
Quanto, poi, alla documentazione presentata dalla LEG alla VEB (dalla
sua presentazione, trascorsi 25 giorni, decorreva il termine per il
pagamento), posto pure che essa non sia stata contestata dalla VEB,
non si vede quale significato, giuridicamente apprezzabile,
attribuire a tale condotta; si tratterebbe, pur sempre, di silenzio,
che, di per se', e' condotta dal significato equivoco e, comunque,
neutrale.
Il giudice d'appello ha, infine, correttamente utilizzato, nei dei
dati di fatto ivi esposti e non contestati dalle parti, il parere di
un illustre giurista consultato dall'attrice (dalla violazione del
divieto posto dall'art. 118 disp.att. cod.proc.civ., che impedisce di
far menzione di autori nelle sentenze, non puo' farsi derivare alcuna
conseguenza sulla validita' della sentenza, trattandosi di lex
imperfecta, perche' priva di sanzione), ma tale rilievo consente di
sottolineare che lo stesso autore avanza forti perplessita' in punto
di responsabilita' della VEB per le obbligazioni assunti dalle V/O
verso i terzi creditori esteri, ritenendo che tale responsabilita'
possa sorgere solo a determinate condizioni (fornitura della
provvista necessaria da parte della V/O alla VEB o congelamento
presso la VEB dei fondi della V/O), che nel caso in esame non
risultano essersi verificate o delle quali, quanto meno, non v'e'
prova.
Conclusivamente, il ricorso principale va accolto.
Va, pertanto, esaminato il ricorso incidentale, la cui proposizione
e' stata espressamente condizionata all'accoglimento del ricorso
principale.
Con l'unico motivo formulato la ricorrente creditrice denuncia
violazione o, comunque, falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116
cod.proc.civ., mancata valutazione di elementi probatori documentali
ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia,
osservando che la Corte d'Appello, avendo accolto il suo appello
nella parte in cui ribadiva la tesi della responsabilita' della VEB
nei suoi confronti in virtu' del monopolio legale delle transazioni
con l'estero, ha ritenuto evidentemente assorbito il terzo motivo di
gravame, col quale essa sosteneva che, comunque, l'obbligo della VEB
nei suoi confronti derivava dal decreto del Presidente del Soviet
Supremo datato 13 gennaio 1992, che faceva obbligo alla VEB di pagare
le transazioni concluse prima del 31 dicembre 1991.
Cio' premesso, la ricorrente chiede che, in caso di accoglimento del
ricorso principale, sia accolto anche il ricorso incidentale.
Osserva questa Corte che, poiche' il terzo motivo d'appello non e'
stato rigettato, essendo stato solo ritenuto assorbito
dall'accoglimento per altre ragion della domanda della creditrice nei
confronti della VEB, sul punto non si e' verificata soccombenza, ne'
reale ne' teorica, per la stessa appellante, sicche' non v'era
necessita' che essa riproponesse la questione in questa sede con
ricorso incidentale, ancorche' condizionato.
Ovviamente, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale,
la questione potra' essere riproposta al giudice del rinvio.
In tal senso la censura posta col ricorso in esame deve considerarsi
inammissibile.
Va solo precisato che, contrariamente a quanto si sostiene dalla VEB,
sul punto il giudice d'appello non ha avuto modo di pronunciarsi,
poiche' del decreto del Soviet Supremo del 13 gennaio 1992 esso si e'
occupato solo nel corso dell'esame del gravame proposto dalla LEG ed
al fine di escludere che, in virtu' di esso, le obbligazioni assunte
dalla LEG fossero state accollate dallo Stato, non gia' per
verificare se lo stesso decreto avesse creato obbligazioni dirette
della VEB verso i creditori esteri con riferimento ai contratti
conclusi dalle V/O prima del 31 dicembre 1991.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata,
anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', ad
altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che giudichera'
adeguandosi al seguente principio di diritto: "la banca operante
nell'U.R.S.S., incaricata del pagamento del prezzo relativo ad una
compravendita conclusa in Italia da ente importatore dotato di
personalita' giuridica conferitagli da quello Stato con societa'
esportatrice operante nello stato italiano, ancorche', in virtu'
dell'ordinamento del commercio estero vigente nell'ex U.R.S.S.,
avesse il monopolio delle transazioni finanziarie con l'estero, non
assumeva, per cio' solo, la veste di condebitrice, in solido con
l'ente importatore, nei confronti dell'altro contraente, tale
responsabilita' potendo derivare solo o da un suo coinvolgimento
diretto nella conclusione del contratto, che determinasse il sorgere
di una sua obbligazione verso il soggetto creditore, o da una fonte
normativa o da un meccanismo legale che dal mandato di pagamento
facesse derivare una obbligazione del mandatario verso il terzo
creditore".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, incidentale; dichiarando
inammissibile ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della
Corte d'Appello di Firenze.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda
Civile, il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002
 
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