Art. 774 Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (c.c.2, 394, 424, 427). E` tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall`inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all`esercizio di un`impresa commerciale (c.c.397).
Testo della Massima
Ai fini dell'esclusione della capacita' di donare (art. 754) e della
annullabilita' di donazione fatta da soggetto incapace (art. 756
Cod. Civ.) deve escludersi la equiparazione della condizione e
situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui nei cui
confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione
anteriormente al compimento dell'atto impugnato, riferendosi le
norme in questione con il termine "inabilitato" soltanto a chi sia
stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio
ispiratrice delle norme stesse correlata all'esigenza di tutelare
con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e
dei suoi eredi e aventi causa) di cui sia stata accertata e
dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la
parziale incapacita' di provvedere alla cura dei propri interessi. (
v.6414/84, mass n.437999; ( v. 6504/79, mass n.403248).*
|