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Beni indivisibili

1112. Cose non soggette a divisione.

Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' -
IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE -cRITERI.beni indivisibili

Testo della Massima
La regola dettata dall'art. 720 Cod. Civ. per cui, in caso di divisione ereditaria avente ad oggetto beni immobili indivisibili, questi devono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore,
indica soltanto una mera direttiva non vincolante ne' condizionante l'attribuzione, con la conseguenza che non e' di ostacolo allo esercizio della facolta' di attribuzione assegnata al giudice dalla suddetta norma il fatto che le quote dei condividenti siano uguali.Beni indivisibili



ANNO/NUMERO: 1990 2990


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Raffaele PARISI Presidente
" Filippo ANGLANI Consigliere
" Domenico GIAVEDONI Rel. "
" Vittorio VOLPE "
" Raffaele MAROTTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
SINAPI NICOLA nato a Itri il 2-9-23; elett.te dom.to in Roma Via
Federico Cesi, 72 (presso lo studio dell'avv. G.B. Castagnino)
rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Pennacchia per delega a margine del
ricorso.
Ricorrente
contro
CASALE LUIGI nato a Monte S. Biagio, il 23-12-13 ed ivi res.te,
elett.te dom.to in Roma V.le Angelico 36-B (studio Matteo Scarpati)
presso l'avv. Bruno di Vito che lo rapp.ta e difende per delega a
margine del controricorso.
Controricorrente
per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma del
20-11-84-21-2-85.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6-7-88 dal Cons. D. Giavedoni.
Udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. DR. PIO SCALA che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 23 febbraio 1963 Not. Morselli di Gaeta Nicola Sinapi
acquistava da Alberto Casale la meta' indivisa di un terreno in agro
di Monte San Biagio con annesso fabbricato commerciale. Il
proprietario dell'altra meta' indivisa, Luigi Casale, occupava -
nonostante diffide - l'intero immobile e gestiva nel fabbricato un
esercizio commerciale all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, senza
rendere il conto della sua gestione.
Premesso questo il Sinapi conveniva detto Luigi Casale avanti al
Tribunale di Latina chiedendo lo scioglimento della comunione, con
obbligo del rendiconto da parte del convenuto, l'assegnazione a se'
stesso di beni concreti pari alla sua quota e, in caso di
indivisibilita', la vendita all'asta dei beni, con attribuzione a suo
favore della quota spettantegli del ricavato.
Il convenuto resisteva e in un primo momento deduceva di aver
usucapito, per averlo posseduto in via esclusiva, l'intero bene, a
suo tempo acquistato assieme al fratello Alberto dante causa del
Sorapi.
Il Tribunale rigettava l'assunto principale del convenuto, ma,
ritenuto che l'immobile era indivisibile, accoglieva la domanda
subordinata dello stesso Casale di vedersi attribuita la proprieta'
dell'intero compendio immobiliare in base all'art. 720 c.c., contro
pagamento all'attore del valore della meta' del compendio,
determinato in lire 3.318.000=.
La sentenza, impugnata dal Sinapi, veniva confermata dalla Corte
d'Appello di Roma, che condannava l'appellante alle spese del grado.
Osservava la Corte:
l'appellante aveva criticato sia la valutazione del compendio
immobiliare da parte del consulente, sia l'applicabilita' dell'art.
729 c.c. perche' dettato in tema di divisioni ereditarie e non
estensibile allo scioglimento delle comunioni volontarie, anche sotto
il profilo che la ragione di indivisibilita' indicati dal Tribunale
per l'esercizio nell'immobile di un'unica attivita' commerciale era
venuta a cessare.
Senonche':
a) le critiche alla valutazione del consulente erano del tutto
generiche ed era privo di rilevanza un successivo accertamento di
valore dall'Ufficio del Registro competente, perche' fatto ai soli
fini fiscali;
b) l'art. 720 c.c. e' ritenuto applicabile anche allo scioglimento
delle comunioni volontarie. La circostanza che solo successivamente
fosse cessata l'utilizzazione commerciale unitaria dell'immobile non
aveva rilevanza.
c) la domanda del Casale di attribuzione a se' stesso dell'intero
immobile non poteva considerarsi domanda nuova, ma diversa
formulazione del petitum originale divisorio.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Sinapi con
due motivi di censura.
Resiste l'intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
di norme di diritto, artt. 1100, 1111 I comma, 1116 c.c., il
ricorrente deduce che nella specie si era in presenza non di una
comunione ereditaria e neppure di una comunione incidentale, bensi'
di una comunione c.d. ordinaria e che pertanto a questa non poteva
ritenersi applicabile l'art. 720 c.c. che comunque concede solo a chi
ha diritto ad una quota maggiore di domandare, in caso di non comoda
divisibilita', l'assegnazione a se' stesso dello intero bene.
In concreto nessuno dei due condividenti, ne' il Sinapi, ne' il
Casale, potevano chiedere l'intero immobile, posto che ciascuno dei
due era proprietario per l'esatta meta' del bene comune.
L'aver applicato l'art. 720 c.c. costituiva pertanto violazione di
legge.
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c.) in
relazione all'art. 196 stesso codice, il ricorrente lamenta che la
Corte non abbia disposto la rinnovazione della consulenza, stante
l'infedelta', l'erroneita' (voluta) e l'insufficienza della stessa,
senza neppure incontrare le specifiche critiche mosse al riguardo.
Il primo motivo di ricorso che deduce l'inapplicabilita' dell'art.
720 c.c. alle comunioni non ereditarie e' infondato.
L'art. 1116 c.c. dispone che "alla divisione della cosa comune si
applicano le norme sulla comunione ereditaria in quanto non siano in
contrasto con quelle stabilite" (nel titolo "della comunione").
La giurisprudenza ha da tempo affermato che non vi sono limiti
all'applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria alla
divisione delle cose comuni, salvo che vi sia "irriducibile"
incompatibilita' tra le une e le altre.
Non si vede - e comunque il ricorrente non lo precisa in modo
convincente - sotto quale profilo la divisione di cose comune non
tollererebbe, come modo di scioglimento della comunione, in caso di
immobili indivisibili, l'attribuzione per intero del bene ad uno dei
condividenti verso conguaglio a favore degli altri. E la debolezza
dell'assunto del ricorrente emerge anche dal fatto che, per
giustificarlo, il Sinapi ipotizza, accanto alla comunione ereditaria
e alla comunione incidentale (alle quali ritiene applicabile l'art.
720) un tertium genus di comunione (che qualifica "ordinaria") al
quale la norma in esame non sarebbe estensibile, dimenticando di
considerare che la comunione o e' ereditaria o rientra tra quelle
regolate dagli artt. 1100 e segg. c.c., senza possibilita' di
individuare situazioni ulteriori.
Comunque l'applicabilita' dell'art. 720 alla comunione non
ereditaria e' stata ritenuta da questa Corte con una giurisprudenza
che, per la sua costanza e per la non fondatezza delle obiezioni
sollevate, non merita di essere riesaminata.
L'applicazione dell'art. 720 non e' esclusa neppure dal fatto che
nella specie i due condividenti abbiano uguali diritti sulla cosa
comune (e quindi che non vi sia alcuno con diritto a una quota
maggiore) e la stessa sentenza richiamata dal ricorrente, lungi dal
convalidare la sua tesi, la contrasta.
Se infatti l'assegnazione dell'intero a chi ha una quota maggiore
costituisce una mera direttiva per il giudice del merito (che non lo
vincola) cio' significa che l'entita' della quota non condiziona
l'esercizio della facolta' di attribuzione assegnata al giudice
dall'art. 720 c.c.
E' fondato invece il secondo motivo.
In effetti la Corte, nel valutare l'immobile ai fini della
determinazione del conguaglio, dovuto dall'assegnatario Casale, si e'
adeguata acriticamente alle conclusioni del consulente d'ufficio,
senza neppure incontrare le censure al riguardo proposte
dall'appellante.
Il quale, in particolare, aveva dedotto che di fronte al valore
della quota indivisa, al 17 settembre 1982, stimata dal consulente in
lire 3.138.000=, l'Ufficio Tecnico Erariale competente aveva esposto
una valutazione in lire 12.500.000 e aveva anche denunciato errori di
valutazione da parte del consulente, in relazione al capannone
adibito ad attivita' commerciali e al terreno scoperto adiacente.
Ora in presenza di queste critiche, quale ne fosse da consistenza
spettava al giudice del merito fornire una risposta, per cui l'averle
totalmente trascurate integra il denunciato vizio di omessa
motivazione su punto decisivo.
La sentenza, in accoglimento del secondo motivo, va pertanto
cassata e la causa rimessa ad altro giudice di merito che esaminera'
le censure mosse alle valutazioni dell'immobile e giustifichera'
anche, se del caso con integrazioni o rinnovazione delle esperite
indagini tecniche, i risultati cui sara' pervenuto.
Si designa quale giudice di rinvio, anche per provvedere sulle
spese di questo giudizio di cassazione, altra Sezione della stessa
Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il primo motivo di ricorso.
Accoglie il secondo.Beni indivisibili
Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia, sulle spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.
Roma, 6 luglio 1988.

 
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