In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di
contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei
diritti dell'assicurato (art. 1916 cod. civ.) realizza una
successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore
stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo
al destinatario - assicurato nei confronti del vettore, compresi
quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto
della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore e'
legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il
risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche
qualora il destinatario - assicurato non abbia richiesto la
riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facolta' -
per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede un
termine finale - essere esercitata dall'assicuratore medesimo
ANNO/NUMERO 2002 04211
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 13899/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IGNAZIO MESSINA & C COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA, corrente in Genova,
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro
tempore Ing. Giorgio Messina, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che
la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIAD - SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI DANNI SPA, con sede in Napoli,
in persona del direttore generale Ing. Arturo Viscione, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA PLINIO 44, presso lo studio dell'avvocato
GIUSEPPE STRAZZA, difesa dall'avvocato AMALIO LANDOLFI, giusta delega
in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1294/98 della Corte d'Appello di NAPOLI,
Sezione 4^ Civile, emessa il 18/03/98 e depositata il 29/05/98 (R.G.
303/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
udito l'Avvocato Amalio LANDOLFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' italiana assicurazione danni (SIAD), premesso che in
data 4.8.1988 aveva emesso a favore della ditta Carmine e Giulio
Romano di Pomigliano d'Arco polizza di assicurazione di 11.000
cartoni di pasta alimentare del valore di 43.650 dollari da
trasportare da Napoli a Mogadiscio; che la merce sistemata in cinque
containers era stata imbarcata sulla S/S Iolly Amaranto dell'armatore
Ignazio Messina e C. di Genova, il cui agente raccomandatario,
agenzia Giulio Morelli, aveva sottoscritto la polizza di carico
l'8.8.1988; che all'atto dell'apertura il destinatario aveva
riscontrato la spiombatura di quattro containers, per cui aveva
elevato reclamo all'autorita' portuale e chiesto l'intervento del
perito dei Lloyds; che l'autorita' portuale aveva rilasciato
certificazione attestante lo sbarco di containers senza sigilli e la
mancanza di 3332 cartoni di pasta, mentre il perito aveva redatto il
"survey report" con l'indicazione della merce mancante; che sulla
base di questo ultimo documento essa SIAD aveva liquidato al
destinatario della merce 13.194,72 dollari statunitensi per la merce
mancante e altri 76 dollari per le spese di perizia, avanzando,
quindi, inutilmente richiesta di rivalsa nei confronti del vettore -
responsabile dell'evento dannoso - tramite la raccomandataria,
conveniva entrambi innanzi al tribunale di Napoli per ottenerne la
condanna al rimborso della somma liquidata al destinatario oltre
accessori.
Si costituiva in giudizio la societa' Ignazio Messina e C. e
chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che i containers erano
sigillati sia al momento dell'imbarco che a quello dello sbarco ed a
nulla rilevava l'eventuale rimozione dei sigilli in epoca successiva,
essendo venuta meno con lo sbarco la responsabilita' "ex recepto" del
vettore; in sede di precisazione delle conclusioni la societa'
eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva per non avere la
SIAD prodotto la quietanza - surroga ne' fornito altra prova del
pagamento dell'indennita'; 2) la prescrizione annuale del diritto di
rivalsa, evidenziando che la citazione non spiegava effetti
interruttivi siccome proveniente da soggetto privo di legittimazione.
Il tribunale dichiarava la domanda inammissibile nei confronti
della raccomandataria e l'accoglieva nei confronti del vettore,
emettendo le conseguenti pronunce condannatorie.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa il 18.3.1998,
rigettava il gravame proposto dal vettore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la
Ignazio Messina e C. compagnia di navigazione s.p.a., deducendo
cinque motivi illustrati con memoria; ha resistito con controricorso
la SIAD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa' ricorrente denuncia "violazione
e falsa applicazione delle norme e dei principi del contraddittorio
ex art. 190/190 bis c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c."
per avere la corte di merito tenuto conto della memoria di replica
depositata dalla SIAD benche' non avesse depositato la comparsa
conclusionale.
Il motivo non puo' essere accolto.
Mentre in dottrina si registrano due orientamenti di segno
opposto, di cui quello conforme alla tesi sostenuta nel motivo e
giustificato con la considerazione che la replica presuppone lo
scambio delle comparse conclusionali, la giurisprudenza di questa
Corte e' nel senso che la memoria di replica di cui all'art. 190,
terzo comma, c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice
purche' la parte l'abbia comunicata all'avversario nei cinque giorni
liberi prima dell'udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non
abbia provveduto a comunicare all'avversario una propria comparsa
conclusionale (Cass. 10.8.1963 n. 2701; Cass. 11.2.1961 n. 312).
A tale giurisprudenza si presta adesione, non essendo state
prospettate ragioni per discostarsene.
Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dei
diritti derivanti dall'art. 1916 c.c. in relazione all'art. 360 nn.
3, 4, 5, c.p.c.".
Premesso che ai fini dell'esercizio del diritto di surroga di
cui all'art. 1916 c.c. non basta che l'assicuratore paghi
l'indennita', ma e' necessario che richieda il rimborso al
danneggiante e dimostri di avere pagato mediante l'esibizione della
relativa quietanza, e premesso ancora che sia la quietanza che la
richiesta incidono sulla legittimazione nel senso di escluderla, ove
della quietanza non sia data comunicazione al piu' tardi
contestualmente alla notifica dell'atto di citazione e la richiesta
non sia fatta anteriormente, la societa' ricorrente lamenta che i
giudici di appello abbiano ritenuto la legittimazione della SIAD, pur
non avendo la medesima dato tempestiva comunicazione della quietanza
ed avendo richiesto l'indennizzo solo con l'atto di citazione.
La societa' ricorrente - aggiunge che i giudici di appello hanno
ritenuto erroneamente che la notifica della citazione ha interrotto
la prescrizione, atteso che la SIAD difettava di legittimazione e la
quietanza-surroga e' stata prodotta a distanza di quattro anni dalla
notifica medesima, quando oramai il termine prescrizionale (un anno)
era decorso.
Neppure questo motivo puo' essere accolto.
La surroga dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. si
perfeziona con il concorso di due elementi, uno oggettivo e l'altro
soggettivo; quello oggettivo e' costituito dal pagamento da parte
dell'assicuratore dell'indennita' (e non dalla prova di esso); quello
soggettivo dalla comunicazione della volonta' di surrogarsi in
qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio (ex plurimis
Cass. 26.5.1994 n. 5165).
Con il perfezionamento della surroga si verifica "ipso iure" una
successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti
dell'assicurato (Cass. 21.4.1995 n. 4494) e, ove si tratti di
assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di trasporto,
nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nei confronti del
vettore.
Tale successione comporta la legittimazione dell'assicurato ad
agire contro il terzo responsabile e, quindi, anche contro il vettore
per il risarcimento del danno dipendente da sottrazione del carico o
da altra causa nei limiti dell'ammontare dell'indennita' corrisposta
(Cass. 8.11.1994 n. 9271).
Non merita, conseguentemente, censura la sentenza impugnata, la
quale ha ritenuto che ai fini della legittimazione della SIAD
bastassero l'avere pagato l'indennita' assicurativa - senza che fosse
pure necessaria la prova del pagamento - e l'avere comunicato la
volonta' di surrogarsi con l'atto di citazione invece che con atto
diverso e precedente.
Il riflesso sulla prescrizione e' la piena efficacia
interruttiva dell'atto di citazione in quanto proveniente dal
soggetto legittimato e l'infondatezza della censura mossa alla
sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di prescrizione.
Senza dire che, come ritenuto "ad abundantiam" dalla corte di
merito, i fatti produttivi della legittimazione possono sopravvenire
in corso di causa.
La legittimazione costituisce, infatti, condizione dell'azione,
di cui va riscontrata la sussistenza al momento della decisione,
sicche' l'eventuale mancanza degli elementi, dai quali dipende (nel
caso concreto il pagamento dell'indennita' e la comunicazione della
volonta' di surrogarsi), all'atto della proposizione della domanda
non rileva, potendo i detti elementi sopravvenire prima della
decisione.
Con il terzo motivo la societa' ricorrente lamenta che i giudici
di appello abbiano disatteso la richiesta di prova testimoniale,
volta a dimostrare che, allorquando sono stati sbarcati, i containers
presentavano i sigilli intatti, con l'incongrua ed inconferente
motivazione che le circostanze da provare, oltre ad essere in
contrasto con la documentazione in atti, sono generiche.
Sostiene che i documenti provenienti dall'autorita' portuale di
Mogadiscio - gia' di per se' inattendibili - non sono stati
confermati, sicche' sono privi di efficacia probatoria e che dalle
cosiddette "tavole di spunta", erroneamente ritenute dai giudici di
appello "tavole del tempo", risulta che i sigilli erano intatti.
Le ragioni, per le quali la corte di merito ha disatteso la
richiesta di prova testimoniale sono due: le circostanze di fatto da
provare sono contrastate dalle risultanze dei documenti acquisiti al
processo; la richiesta e' generica.
Ciascuna di tali ragioni e' di per se' idonea a sorreggere la
decisione, per cui e' sufficiente che sia infondata la censura che
concerne una di esse perche' diventi inutile esaminare la fondatezza
della censura relativa all'altra.
Ora, rilevato che non e' consentita in questa sede di
legittimita' la rivalutazione ne' dei documenti provenienti
dall'autorita' portuale di Mogadiscio (al fine di verificarne
l'attendibilita' in relazione alla dedotta discordanza di date) ne'
delle cosiddette tavole (al fine di accertarne il contenuto
effettivo), residua la questione se l'efficacia probatoria dei
documenti sia subordinata alla conferma.
La soluzione non puo' che essere negativa in quanto l'atto
proveniente da qualsiasi autorita', purche' rivesta la forma
prescritta, non deve essere confermato per spiegare l'efficacia
probatoria, di cui e' capace.
La corte di merito ha ritenuto che le risultanze dei documenti
siano di segno contrario alle circostanze che formano oggetto della
prova testimoniale richiesta; qui non resta che prendere atto di
tanto, trattandosi di valutazione di fatto, e confermare che il
giudice non e' tenuto ad ammettere la prova testimoniale, ove ritenga
che sia raggiunta la prova dei fatti contrari alla stregua delle
risultanze documentali in atti.
L'infondatezza della censura, secondo la quale la richiesta di
prova testimoniale afferisce a circostanze di fatto resistite
documentalmente, rende inutile l'esame dell'altra censura.
Con il quarto motivo la societa' ricorrente sostanzialmente
censura la sentenza impugnata 1) per avere negato efficacia
probatoria alle ricevute di sbarco dell'autorita' portuale di
Mogadiscio attestanti l'esistenza dei sigilli; 2) per avere
riconosciuto tale efficacia alla perizia espletata su base
esclusivamente documentale, pur non essendo stata ne' confermata ne'
svolta nel contraddittorio del vettore; 3) per avere conseguentemente
affermato la responsabilita' dello stesso, che avrebbe dovuto,
viceversa, escludere in base al principio giurisprudenziale, secondo
il quale la constatazione dell'integrita' dei sigilli libera il
vettore da responsabilita'.
Il motivo e' infondato.
La corte di merito ha ritenuto che le "ricevute" hanno la
precipua funzione di determinare i servizi resi dai lavoratori del
porto al momento dello sbarco e non valgono a dimostrare - e
concretamente non dimostrano - che non e' stata rilevata manomissione
dei sigilli dei containers sbarcati.
Sostenendo che, invece, dalle "ricevute" emerge che i sigilli
erano intatti quando sono stati sbarcati i containers, se ne pretende
una rivalutazione inammissibile in questa sede.
Quanto al "survey report" del perito dei Lloyds va rilevato che
si tratta di atto compiuto fuori dal processo e senza la garanzia del
contraddittorio sulla base della documentazione offerta ed e' idoneo
a fornire al giudice elementi di convincimento al pari delle perizie
stragiudiziali.
Risulta dedotto solo in questa sede che il "survey report" non
e' stato confermato e di tanto non occorre occuparsi.
Neppure si pone la questione concernente il regime della
responsabilita' del vettore nel trasporto marittimo mediante
containers; questione che, se si fosse posta, avrebbe dovuto essere
risolta nel senso che e' sufficiente che il vettore dimostri che i
sigilli applicati ai containers prima della consegna sono integri
all'arrivo a destinazione perche' rimanga esclusa la sua
responsabilita' per ammanchi (Cass. 22.3.1991 n. 3112).
Il quinto motivo contiene la sola enunciazione che vi e'
"violazione della normativa che regola i limiti temporali e spaziali
della responsabilita' del vettore ex art. 454 cod. nav. in relazione
all'art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c." senza alcuna esplicazione ed e'
inammissibile per genericita'.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della
societa' ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in L. 180.000 uguale euro 92,96,
oltre onorari liquidati in lire 2.500.000 uguale euro 1.291,14.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
terza civile della Corte di cassazione, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002
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