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Assicurazione

In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (art. 1916 cod. civ.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario - assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore e' legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario - assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facolta' - per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede un termine finale - essere esercitata dall'assicuratore medesimo ANNO/NUMERO 2002 04211 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 13899/1999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UGO FAVARA - Presidente - Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere - Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere - Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: IGNAZIO MESSINA & C COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA, corrente in Genova, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. Giorgio Messina, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che la difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SIAD - SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI DANNI SPA, con sede in Napoli, in persona del direttore generale Ing. Arturo Viscione, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE STRAZZA, difesa dall'avvocato AMALIO LANDOLFI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1294/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 4^ Civile, emessa il 18/03/98 e depositata il 29/05/98 (R.G. 303/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE; udito l'Avvocato Mario MENGHINI; udito l'Avvocato Amalio LANDOLFI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La societa' italiana assicurazione danni (SIAD), premesso che in data 4.8.1988 aveva emesso a favore della ditta Carmine e Giulio Romano di Pomigliano d'Arco polizza di assicurazione di 11.000 cartoni di pasta alimentare del valore di 43.650 dollari da trasportare da Napoli a Mogadiscio; che la merce sistemata in cinque containers era stata imbarcata sulla S/S Iolly Amaranto dell'armatore Ignazio Messina e C. di Genova, il cui agente raccomandatario, agenzia Giulio Morelli, aveva sottoscritto la polizza di carico l'8.8.1988; che all'atto dell'apertura il destinatario aveva riscontrato la spiombatura di quattro containers, per cui aveva elevato reclamo all'autorita' portuale e chiesto l'intervento del perito dei Lloyds; che l'autorita' portuale aveva rilasciato certificazione attestante lo sbarco di containers senza sigilli e la mancanza di 3332 cartoni di pasta, mentre il perito aveva redatto il "survey report" con l'indicazione della merce mancante; che sulla base di questo ultimo documento essa SIAD aveva liquidato al destinatario della merce 13.194,72 dollari statunitensi per la merce mancante e altri 76 dollari per le spese di perizia, avanzando, quindi, inutilmente richiesta di rivalsa nei confronti del vettore - responsabile dell'evento dannoso - tramite la raccomandataria, conveniva entrambi innanzi al tribunale di Napoli per ottenerne la condanna al rimborso della somma liquidata al destinatario oltre accessori. Si costituiva in giudizio la societa' Ignazio Messina e C. e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che i containers erano sigillati sia al momento dell'imbarco che a quello dello sbarco ed a nulla rilevava l'eventuale rimozione dei sigilli in epoca successiva, essendo venuta meno con lo sbarco la responsabilita' "ex recepto" del vettore; in sede di precisazione delle conclusioni la societa' eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva per non avere la SIAD prodotto la quietanza - surroga ne' fornito altra prova del pagamento dell'indennita'; 2) la prescrizione annuale del diritto di rivalsa, evidenziando che la citazione non spiegava effetti interruttivi siccome proveniente da soggetto privo di legittimazione. Il tribunale dichiarava la domanda inammissibile nei confronti della raccomandataria e l'accoglieva nei confronti del vettore, emettendo le conseguenti pronunce condannatorie. La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa il 18.3.1998, rigettava il gravame proposto dal vettore. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Ignazio Messina e C. compagnia di navigazione s.p.a., deducendo cinque motivi illustrati con memoria; ha resistito con controricorso la SIAD. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la societa' ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi del contraddittorio ex art. 190/190 bis c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c." per avere la corte di merito tenuto conto della memoria di replica depositata dalla SIAD benche' non avesse depositato la comparsa conclusionale. Il motivo non puo' essere accolto. Mentre in dottrina si registrano due orientamenti di segno opposto, di cui quello conforme alla tesi sostenuta nel motivo e giustificato con la considerazione che la replica presuppone lo scambio delle comparse conclusionali, la giurisprudenza di questa Corte e' nel senso che la memoria di replica di cui all'art. 190, terzo comma, c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice purche' la parte l'abbia comunicata all'avversario nei cinque giorni liberi prima dell'udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia provveduto a comunicare all'avversario una propria comparsa conclusionale (Cass. 10.8.1963 n. 2701; Cass. 11.2.1961 n. 312). A tale giurisprudenza si presta adesione, non essendo state prospettate ragioni per discostarsene. Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dei diritti derivanti dall'art. 1916 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4, 5, c.p.c.". Premesso che ai fini dell'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. non basta che l'assicuratore paghi l'indennita', ma e' necessario che richieda il rimborso al danneggiante e dimostri di avere pagato mediante l'esibizione della relativa quietanza, e premesso ancora che sia la quietanza che la richiesta incidono sulla legittimazione nel senso di escluderla, ove della quietanza non sia data comunicazione al piu' tardi contestualmente alla notifica dell'atto di citazione e la richiesta non sia fatta anteriormente, la societa' ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto la legittimazione della SIAD, pur non avendo la medesima dato tempestiva comunicazione della quietanza ed avendo richiesto l'indennizzo solo con l'atto di citazione. La societa' ricorrente - aggiunge che i giudici di appello hanno ritenuto erroneamente che la notifica della citazione ha interrotto la prescrizione, atteso che la SIAD difettava di legittimazione e la quietanza-surroga e' stata prodotta a distanza di quattro anni dalla notifica medesima, quando oramai il termine prescrizionale (un anno) era decorso. Neppure questo motivo puo' essere accolto. La surroga dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. si perfeziona con il concorso di due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo; quello oggettivo e' costituito dal pagamento da parte dell'assicuratore dell'indennita' (e non dalla prova di esso); quello soggettivo dalla comunicazione della volonta' di surrogarsi in qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio (ex plurimis Cass. 26.5.1994 n. 5165). Con il perfezionamento della surroga si verifica "ipso iure" una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (Cass. 21.4.1995 n. 4494) e, ove si tratti di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di trasporto, nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore. Tale successione comporta la legittimazione dell'assicurato ad agire contro il terzo responsabile e, quindi, anche contro il vettore per il risarcimento del danno dipendente da sottrazione del carico o da altra causa nei limiti dell'ammontare dell'indennita' corrisposta (Cass. 8.11.1994 n. 9271). Non merita, conseguentemente, censura la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che ai fini della legittimazione della SIAD bastassero l'avere pagato l'indennita' assicurativa - senza che fosse pure necessaria la prova del pagamento - e l'avere comunicato la volonta' di surrogarsi con l'atto di citazione invece che con atto diverso e precedente. Il riflesso sulla prescrizione e' la piena efficacia interruttiva dell'atto di citazione in quanto proveniente dal soggetto legittimato e l'infondatezza della censura mossa alla sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di prescrizione. Senza dire che, come ritenuto "ad abundantiam" dalla corte di merito, i fatti produttivi della legittimazione possono sopravvenire in corso di causa. La legittimazione costituisce, infatti, condizione dell'azione, di cui va riscontrata la sussistenza al momento della decisione, sicche' l'eventuale mancanza degli elementi, dai quali dipende (nel caso concreto il pagamento dell'indennita' e la comunicazione della volonta' di surrogarsi), all'atto della proposizione della domanda non rileva, potendo i detti elementi sopravvenire prima della decisione. Con il terzo motivo la societa' ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano disatteso la richiesta di prova testimoniale, volta a dimostrare che, allorquando sono stati sbarcati, i containers presentavano i sigilli intatti, con l'incongrua ed inconferente motivazione che le circostanze da provare, oltre ad essere in contrasto con la documentazione in atti, sono generiche. Sostiene che i documenti provenienti dall'autorita' portuale di Mogadiscio - gia' di per se' inattendibili - non sono stati confermati, sicche' sono privi di efficacia probatoria e che dalle cosiddette "tavole di spunta", erroneamente ritenute dai giudici di appello "tavole del tempo", risulta che i sigilli erano intatti. Le ragioni, per le quali la corte di merito ha disatteso la richiesta di prova testimoniale sono due: le circostanze di fatto da provare sono contrastate dalle risultanze dei documenti acquisiti al processo; la richiesta e' generica. Ciascuna di tali ragioni e' di per se' idonea a sorreggere la decisione, per cui e' sufficiente che sia infondata la censura che concerne una di esse perche' diventi inutile esaminare la fondatezza della censura relativa all'altra. Ora, rilevato che non e' consentita in questa sede di legittimita' la rivalutazione ne' dei documenti provenienti dall'autorita' portuale di Mogadiscio (al fine di verificarne l'attendibilita' in relazione alla dedotta discordanza di date) ne' delle cosiddette tavole (al fine di accertarne il contenuto effettivo), residua la questione se l'efficacia probatoria dei documenti sia subordinata alla conferma. La soluzione non puo' che essere negativa in quanto l'atto proveniente da qualsiasi autorita', purche' rivesta la forma prescritta, non deve essere confermato per spiegare l'efficacia probatoria, di cui e' capace. La corte di merito ha ritenuto che le risultanze dei documenti siano di segno contrario alle circostanze che formano oggetto della prova testimoniale richiesta; qui non resta che prendere atto di tanto, trattandosi di valutazione di fatto, e confermare che il giudice non e' tenuto ad ammettere la prova testimoniale, ove ritenga che sia raggiunta la prova dei fatti contrari alla stregua delle risultanze documentali in atti. L'infondatezza della censura, secondo la quale la richiesta di prova testimoniale afferisce a circostanze di fatto resistite documentalmente, rende inutile l'esame dell'altra censura. Con il quarto motivo la societa' ricorrente sostanzialmente censura la sentenza impugnata 1) per avere negato efficacia probatoria alle ricevute di sbarco dell'autorita' portuale di Mogadiscio attestanti l'esistenza dei sigilli; 2) per avere riconosciuto tale efficacia alla perizia espletata su base esclusivamente documentale, pur non essendo stata ne' confermata ne' svolta nel contraddittorio del vettore; 3) per avere conseguentemente affermato la responsabilita' dello stesso, che avrebbe dovuto, viceversa, escludere in base al principio giurisprudenziale, secondo il quale la constatazione dell'integrita' dei sigilli libera il vettore da responsabilita'. Il motivo e' infondato. La corte di merito ha ritenuto che le "ricevute" hanno la precipua funzione di determinare i servizi resi dai lavoratori del porto al momento dello sbarco e non valgono a dimostrare - e concretamente non dimostrano - che non e' stata rilevata manomissione dei sigilli dei containers sbarcati. Sostenendo che, invece, dalle "ricevute" emerge che i sigilli erano intatti quando sono stati sbarcati i containers, se ne pretende una rivalutazione inammissibile in questa sede. Quanto al "survey report" del perito dei Lloyds va rilevato che si tratta di atto compiuto fuori dal processo e senza la garanzia del contraddittorio sulla base della documentazione offerta ed e' idoneo a fornire al giudice elementi di convincimento al pari delle perizie stragiudiziali. Risulta dedotto solo in questa sede che il "survey report" non e' stato confermato e di tanto non occorre occuparsi. Neppure si pone la questione concernente il regime della responsabilita' del vettore nel trasporto marittimo mediante containers; questione che, se si fosse posta, avrebbe dovuto essere risolta nel senso che e' sufficiente che il vettore dimostri che i sigilli applicati ai containers prima della consegna sono integri all'arrivo a destinazione perche' rimanga esclusa la sua responsabilita' per ammanchi (Cass. 22.3.1991 n. 3112). Il quinto motivo contiene la sola enunciazione che vi e' "violazione della normativa che regola i limiti temporali e spaziali della responsabilita' del vettore ex art. 454 cod. nav. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c." senza alcuna esplicazione ed e' inammissibile per genericita'. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della societa' ricorrente alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 180.000 uguale euro 92,96, oltre onorari liquidati in lire 2.500.000 uguale euro 1.291,14. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 25 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002
 
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