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In materia di alimentazione e ambiente

 
 
Alimentazione, OGM
 
COMUNICATO STAMPA 21 OTTOBRE 2004 Federconsumatori. Diritti dei consumatori e alimenti.

OGM: SALVAGUARDIAMO IL PATRIMONIO AGRICOLO E I CONSUMATORI.
IL DL SULLA COESISTENZA TRA COLTURE OGM E OGM-FREE E’ INDISPENSABILEE URGENTE!!

“Speriamo vivamente che finalmente venga approvato il decreto legge proposto dal Ministro Alemanno sulla coesistenza delle colture convenzionali con quelle geneticamente modificate, a seguito anche delle indicazioni dell’emendamento da parte delle Regioni. E’ fondamentale che sia tutelato il made in Italy che è il marchio distintitivo del nostro Paese, leader nel settore agroalimentare, in grado di rappresentare una garanzia per i consumatori. Ormai è un dato di fatto: 13 Regioni italiane, dichiaratesi ogmfree, e 1.400 comuni hanno detto no alle colture geneticamente modificate e ciò sta ad evidenziare che la stragrande maggioranza dei cittadini non vuole cibi a rischio di contaminazione ogm.” Questo è il pensiero di IntesaConsumatori, che continua “in campo agricolo è necessario orientarsi verso il rafforzamento e la valorizzazione del territorio e delle relative colture tradizionali, costituite per la maggior parte da quelle doc e igp, che sono un patrimonio immenso per un paese come il nostro, di tradizione agricola. Biodiversità e sostenibilità sono dunque due principi basilari su cui il Governo deve riflettere. I consumatori chiedono garanzie e non si può certo negargliele”. Diritti dei consumatori, diritti alimentari, salute.

Ambiente

Diritti dei consumatori e diritto ad un ambiente sano. L'ambiente rappresenta l'emergenza mondiale che ognuno di noi deve porre al primo posto nella realizzazione delle attività umane e nella prevenzione dei disastri ecologici. La necessità di adottare tecnologie innovative che siano riduttive dell'impatto ambientale e soprattutto alternative a quelle inquinanti attraverso lo sviluppo sostenibile, l'applicazione del principio di prevenzione, il risanamento dei siti a rischio, le competenze normative previste a livello regionale e locale in capo alle istituzioni pubbliche, le iniziative dei cittadini rappresentati dai comitati e dalle associazioni, rappresentano le tematiche che verranno sviluppate da questo dipartimento con particolare attenzione a: Fonti rinnovabili e Fonti alternative; Impatto Ambientale delle Infrastrutture e Valutazione; Inquinamento Atmosferico; Inquinamento Elettromagnetico; Inquinamento Acustico; Energia Pulita e Certificati Verdi; Green Pricing; Tutela delle acque; Risanamento dei siti. Diritti dei consumatori.

Sul prezzo del latte

Diritti dei consumatori: il latte neonatale. Ha avuto buon esito la protesta sempre più diffusa e sentita sull'elevato prezzo del latte per neonati. L'Italia, infatti, non nuova a primati di questo tipo, detenva tra gli altri il record per il prezzo del latte in polvere, un'altra colossale spesa a carico delle famiglie di consumatori. Un nuovo latte per neonati è oggi disponibile nelle farmacie italiane ad un prezzo competitivo grazie ad una iniziativa promossa dall’azienda di distribuzione intermedia Unifarm S.p.A. (Unione Farmacisti Trentino Alto Adige) e da FederFARMA.Co (associazione di aziende di distribuzione intermedia, costituite tra farmacisti) con l’appoggio di Federfarma. Anche il ministro della salute Girolamo Sirchia ha espresso apprezzamento per l’iniziativa di inserire nel ciclo distributivo nazionale un latte proveniente dalla Germania, garantito sotto il profilo della qualità. Il latte è disponibile in due versioni, una per lattanti fino a 4 mesi e una di proseguimento. E’ un latte in polvere, in confezione da 900 grammi. Costa quanto il latte per bambini di altri Paesi europei e poco più del latte vaccino fresco. La rispondenza delle due formulazioni alle normative è stata verificata dal Centro Ricerche sulla Nutrizione del Dipartimento di Biochimica dell’università di Bologna e dal Dipartimento di Chimica farmaceutica dell’Università di Pavia. Diritti dei consumatori: latte in polvere, famiglie.

Frodi ittiche

Diritti dei consumatori: il pesce fresco. Il ministero delle Politiche Agricole ha approvato un progetto di ricerca per rendere operativo e legale un metodo analitico per scoprire le frodi ittiche, cioè la vendita di pesci "sosia" di qualità inferiore, specialmente in tranci o filetti, come quelli di verdesca al posto del pesce spada. Se n'è parlato anche a "Sicura 2004", il maxi-convegno sulla sicurezza alimentare svoltosi a Modena dal 25 al 27 novembre sui diritti dei consumatori. Il metodo analitico si basa sull’analisi elettroforetica delle proteine. In parole povere, una porzione di pesce opportunamente preparata viene analizzata in modo tale che le proteine siano lasciate libere di correre verso il polo positivo o negativo di un apparecchio: poiché fra le proteine delle diverse specie ittiche vi sono differenze di carattere genetico, alcune si comportano un po’ diversamente dalle altre, correndo di più o di meno. Dalla posizione finale delle proteine si ha il "profilo elettroforetico", che varia da un pesce all'altro. Così viene ricavata una "banca dati" per riconoscere analiticamente tranci e filetti, poiché ad ogni specie corrisponde un unico profilo elettroforetico ben definito. Quello del palombo, per esempio, è diverso da quello del somigliante e più scadente squalo spinarolo, così come quello dell'alice rispetto al profilo della sardina e addirittura sono un po’ diversi tra loro quelli delle varie specie di merluzzo. La provenienza geografica di cattura, invece, non modifica sostanzialmente la peculiarità del profilo, come si è visto in una mormora dell'Adriatico e in una dell’Atlantico, ma stranamente vi sono leggere differenze tra i tracciati delle orate pescate in mare e di quelle cresciute, rispettivamente, in allevamenti intensivi ed estensivi. Il metodo non consente però di scoprire se si tratta di pesce fresco o congelato della stessa specie, poiché i profili elettroforetici sono sovrapponibili. Diritti dei consumatori e frodi ittiche.

Coloranti

Diritti dei consumatori, conservanti e coloranti. Molti consumatori domandano a che cosa corrispondono le sigle dei coloranti che si trovano su diversi prodotti alimentari come gelati, aperitivi, dolciumi, bibite, liquori, eccetera. Che siano coloranti lo si capisce dal fatto che, per legge, la sigla deve essere preceduta proprio dal termine "colorante", poi c’è una E (sta per Europa) seguita da un numero da 100 in poi. Altre volte è indicato proprio il nome del colorante, perché la legge consente al produttore di scegliere tra la sigla misteriosa e il nome vero e proprio della sostanza colorante. Non deve essere precisato neanche di che colore si tratta e presumibilmente dovrebbe essere quello che si vede, ma spesso non è così, sia perché i coloranti possono essere più di uno sia perché in un’aranciata, per esempio, potrebbe esserci un colorante giallo. Anzi, qualche azienda produce due tipi di aranciate, una con un solo colorante e un’altra con due coloranti (più rossa), in modo da accontentare gli occhi di più consumatori. Infatti, i coloranti, anche se innocui, hanno soltanto una funzione estetica, talvolta non proprio apprezzabile, in quanto fanno sospettare un "travestimento". Diritti dei consumatori. Se uno sciroppo di tamarindo è colorato con caramello (dà il colore bruno), può significare che c’è poco tamarindo e … tanto colore per la gioia degli occhi. In parte è anche colpa del consumatore che si è abituato (o è stato abituato) a preferire un prodotto colorato, con predilezione verso il colore rosso tenue, come hanno dimostrato vari sondaggi di mercato. Infatti, il colorante più usato è l’E110, ovvero il giallo arancio. Per quanto riguarda l’identificazione delle sigle, basta ricordare che, partendo da 100 e arrivando a 200, la scala dei vari colori è suddivisa in gruppi di 10, a cominciare dal giallo (E100 a E109), poi l’arancione (da E110 a E119), il rosso (da E120 a E129) e così via. Vi sono però alimenti che non possono essere colorati, come latte, panna, oli, farina, pasta, pelati, polpe e passate, caffè, eccetera. Fino al 1996 non era previsto un limite massimo alla dose di impiego del colorante, anche perché si conveniva che la dose è, di fatto, autolimitante, nel senso che nessuno metterebbe in un prodotto più colore di quello che serve. Poi la UE ci ha ripensato e ha emanato una Direttiva, recepita in Italia nel 1996, che ha stabilito dosi massime per molti coloranti. Diritti dei consumatori.

Etichettatura

Diritti dei consumatori: le etichette. Non ci sono grandissime novità nelle nuove norme sull’etichettatura alimentare che sono state introdotte dal decreto legislativo n. 101/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2003. Le nuove norme entrano in vigore il 5 agosto e già comportano un primo problema di applicazione, in quanto a causa del "federalismo alimentare" hanno stabilito che la competenza per le sanzioni spetterà alle Regioni. Ciò significa che chi riceve un verbale di infrazione dovrà inoltrare le eventuali memorie difensive all’ufficio competente della Regione e non più alla Camera di commercio. Ma questi uffici competenti delle Regioni ancora non esistono e tutta la procedura rimarrà bloccata con pasticci giuridici ancora inesplorabili che finiranno alla Corte costituzionale e di cassazione, a meno che le Regioni non si affrettino a delegare le Camere di commercio. Le sanzioni sono rimaste presso a poco le stesse, mentre le novità sono le seguenti. Le norme riguardano solo i prodotti alimentari venduti in Italia e non quelli destinati all’esportazione, che devono essere conformi soltanto alle regole del Paese di destinazione. Diventa più rigido il divieto di vantare in etichetta o nella pubblicità di un alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana, in quanto non si può neanche "accennare a tali proprietà". Diritti dei consumatori: etichette. Diventa più elastica la denominazione di vendita per i prodotti alimentari che contengono ingredienti precisamente disciplinati da norme comunitarie o nazionali. Per esempio, vi sono diversi tipi di miele previsti dalla legge, ma una denominazione di vendita come "dolce alla miscela di mieli originari e non originari della CE" sarebbe troppo complessa, per cui può essere abbreviata in "dolce al miele", fermo restando che nell’elenco degli ingredienti deve essere riportato il tipo preciso di miele. Sulla questione dell’origine del prodotto le nuove norme aprono una porticina al consumatore, che vorrebbe sapere da dove viene, prevedendo un futuro decreto ministeriale che stabilirà quando l’indicazione dell’origine è obbligatoria. Entra in vigore anche la nuova disciplina dell’etichettatura dei salumi e degli altri prodotti a base di carne, per quanto riguarda il termine "carne" fra gli ingredienti, che entro certe tolleranze deve provenire dalle parti magre (SdC n. 15311). Non sono più consentiti i termini generici "suino", "bovino", ecc. Finora la caffeina nell’elenco degli ingredienti poteva essere designata semplicemente come "aroma", nonostante non faccia bene alla salute, per cui il consumatore ne ignorava la presenza. Ora deve essere indicata anche in chiaro, anzi nelle bevande che ne contengono più di 150 milligrammi per litro deve esserci l’avvertenza "tenore elevato di caffeina", con l’indicazione del tenore. Tale norma non si applica però alle bevande a base di caffè o the che abbiano questa denominazione di vendita. Dal 5 agosto è liberalizzata la data di scadenza di qualsiasi tipo di latte, che è a discrezione del produttore, almeno finché non sarà emanato un decreto ministeriale sulla materia, che però sembra prossimo. E’ altresì prevista la possibilità di emanare decreti ministeriali per stabilire la data di scadenza delle mozzarelle e di altri formaggi freschi, delle carni e dei pesci freschi (sempre se preconfezionati) e della pasta fresca. I prodotti confezionati dai supermercati non devono riportare la data di scadenza. Diritti dei consumatori. La questione era stata oggetto di molte controversie ed anche di una sentenza contraria della Corte di cassazione, ora superata dalle nuove norme. Soltanto le paste fresche e le paste fresche con ripieno devono riportarla. Per i pesci congelati venduti sfusi la percentuale di glassatura, cioè della copertura di ghiaccio che è considerata tara, deve essere indicata su un cartello. I ristoranti possono somministrare ai clienti acqua di rubinetto trattata con filtri e scaraffata, ma sulla caraffa dovrà essere riportata l’indicazione "acqua potabile trattata", oppure "trattata e gassata", se addizionata di anidride carbonica. Le mozzarelle preconfezionate possono non riportare l’indicazione del peso sgocciolato o non sgocciolato se pesate su richiesta e alla presenza del consumatore. Diritti dei consumatori.

Prodotti light

Diritti dei consumatori: i prodotti light costano più o assai più dei prodotti normali, per il semplice motivo che il consumatore è disposto a pagarli di più, anche se ha un’idea vaga di come sono ottenuti. La verità è molto semplice, vengono tolti ingredienti costosi e sostituiti con altri meno costosi e calorici, spesso con l’acqua o addirittura con l’aria, che hanno un costo zero e zero calorie. Quindi al produttore costano di meno, ma ciò è vero solo in parte, perché deve allestire una linea di produzione speciale per il consumatore pigro che potrebbe spendere di meno comprando prodotti normali e consumandone un po’ di meno. L'Unione Nazionale Consumatori ha raccolto alcuni esempi delle modalità con le quali si fabbricano i prodotti light. Maionese light.  Uno dei componenti base è l’olio, che dà ben 9 calorie per grammo e costa. Quindi si toglie buona parte dell’olio e si sostituisce con l’acqua, che non dà Calorie e costa zero. Siccome è più del 5 per cento, per legge deve essere dichiarata nell’elenco degli ingredienti e ciascuno se ne può accorgere. Zucchero light.  Praticamente si vende aria al posto dello zucchero, le cui particelle sono "alveolari" perché impregnate di aria, che non deve essere dichiarata nell’elenco degli ingredienti. Però, siccome c’è l’aria, un cucchiaino di zucchero light pesa meno di uno di zucchero normale, quindi dolcifica di meno e il caffè, ad esempio, risulterà più amaro. Tanto vale metterci meno zucchero normale, il cui prezzo è notevolmente inferiore. Bibite light.  Il posto dello zucchero vi sono gli edulcoranti artificiali come saccarina, ciclammati, acisulfame, eccetera, il cui costo industriale è tre volte inferiore a quello dello zucchero normale in rapporto alla dose impiegata. Però le bibite light costano di più. Cioccolato light.  Si toglie il burro di cacao, componente costoso e calorico, con il quale si fa poi la cioccolata bianca, con doppio guadagno del produttore. Il cioccolato diventa però meno saporito. Marmellata light. Non c’è lo zucchero o ce n’è di meno. Tutto qui. Mancando lo zucchero, che è batteriostatico, occorrono i conservanti. Formaggi light. Si toglie gran parte del grasso e si sostituisce con l’acqua. Per trattenerla bisogna aggiungere però additivi come gli ortofosfati e i polifosfati. Nei prodotti qualitativi il grasso tolto viene sostituito con proteine del latte, che danno la metà delle calorie. Burro light.  Il produttore toglie metà della crema di latte, con la quale fa poi la panna, guadagnandoci e sostituendola con l’acqua. Per legare quest’ultima al grasso del latte residuo occorrono gli emulsionanti. Margarina light.  Viene ugualmente tolto metà del grasso vegetale, che dà 9 Calorie per grammo, e sostituito con l’acqua, sempre usando gli emulsionanti per legare. Mozzarella light.  Viene semplicemente ottenuta da latte scremato. Biscotti e dolciumi light.  Vi sono diversi modi. Generalmente si tolgono ingredienti costosi come uova, burro, cacao, eccetera, oppure si diminuisce (o sostituisce) lo zucchero. In altri casi si sostituisce in parte la farina di frumento con la crusca, oppure si impiegano meno grassi vegetali. In ogni caso il produttore risparmia. Diritti dei consumatori: la truffa del light. Tratto da Unione Nazionale Consumatori, Codacons, Federconsumatori.

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