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In materia bancaria |
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
1. Definizioni.
TITOLO I Autorità creditizie
2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. 3. Ministro del tesoro. 4. Banca d'Italia. 5. Finalità e destinatari della vigilanza. 6. Rapporti con il diritto comunitario. 7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. 8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici. 9. Reclamo al CICR.
TITOLO II Banche
Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
10. Attività bancaria. 11. Raccolta del risparmio. 12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.
Capo II - Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
13. Albo. 14. Autorizzazione all'attività bancaria. 15. Succursali. 16. Libera prestazione di servizi. 17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento. 18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
Capo III - Partecipazioni al capitale delle banche
19. Autorizzazioni. 20. Obblighi di comunicazione. 21. Richiesta di informazioni. 22. Partecipazioni indirette. 23. Nozione di controllo. 24. Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione.
Capo IV - Requisiti di professionalità e di onorabilità
25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti. 26. Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali. 27. Incompatibilità.
Capo V - Banche cooperative
28. Norme applicabili.
Sezione I - Banche popolari
29. Norme generali. 30. Soci. 31. Trasformazioni e fusioni. 32. Utili.
Sezione II - Banche di credito cooperativo
33. Norme generali. 34. Soci. 35. Operatività. 36. Fusioni. 37. Utili.
Capo VI - Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche
38. Nozione di credito fondiario. 39. Ipoteche. 40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto. 41. Procedimento esecutivo. 42. Nozione di credito alle opere pubbliche.
Sezione II - Credito agrario e peschereccio
43. Nozione. 44. Garanzie. 45. Fondo interbancario di garanzia.
Sezione III - Altre operazioni
46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi. 47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici. 48. Credito su pegno.
Capo VII - Assegni circolari e decreto ingiuntivo
49. Assegni circolari. 50. Decreto ingiuntivo.
TITOLO III Vigilanza
Capo I - Vigilanza sulle banche
51. Vigilanza informativa. 52. Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti. 53. Vigilanza regolamentare. 54. Vigilanza ispettiva. 55. Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie. 56. Modificazioni statutarie. 57. Fusioni e scissioni. 58. Cessione di rapporti giuridici.
Capo II - Vigilanza su base consolidata
59. Definizioni.
Sezione I - Gruppo bancario
60. Composizione. 61. Capogruppo. 62. Requisiti di professionalità e di onorabilità. 63. Partecipazioni al capitale. 64. Albo.
Sezione II - Ambito ed esercizio della vigilanza
65. Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. 66. Vigilanza informativa. 67. Vigilanza regolamentare. 68. Vigilanza ispettiva. 69. Collaborazione tra autorità.
TITOLO IV Disciplina delle crisi
Capo I - Banche
Sezione I - Amministrazione straordinaria
70. Provvedimento. 71. Organi della procedura. 72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari. 73. Adempimenti iniziali. 74. Sospensione dei pagamenti. 75. Adempimenti finali. 76. Gestione provvisoria. 77. Succursali di banche extracomunitarie.
Sezione II - Provvedimenti straordinari
78. Banche autorizzate in Italia. 79. Banche comunitarie.
Sezione III - Liquidazione coatta amministrativa
80. Provvedimento. 81. Organi della procedura. 82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. 83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. 84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori. 85. Adempimenti iniziali. 86. Accertamento del passivo. 87. Opposizioni allo stato passivo. 88. Appello e ricorso per cassazione. 89. Insinuazioni tardive. 90. Liquidazione dell'attivo. 91. Restituzioni e riparti. 92. Adempimenti finali. 93. Concordato di liquidazione. 94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura. 95. Succursali di banche estere.
Sezione IV - Sistemi di garanzia dei depositanti
96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia. 96-bis. Interventi. 96-ter. Poteri della Banca d'Italia. 96-quater. Esclusione.
Sezione V - Liquidazione volontaria
97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.
Capo II - Gruppo bancario
Sezione I - Capogruppo
98. Amministrazione straordinaria. 99. Liquidazione coatta amministrativa.
Sezione II - Società del gruppo
100. Amministrazione straordinaria. 101. Liquidazione coatta amministrativa. 102. Procedure proprie delle singole società.
Sezione III - Disposizioni comuni
103. Organi delle procedure. 104. Competenze giurisdizionali. 105. Gruppi e società non iscritti all'albo.
TITOLO V Soggetti operanti nel settore finanziario
106. Elenco generale. 107. Elenco speciale. 108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti. 109. Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali. 110. Obblighi di comunicazione. 111. Cancellazione dall'elenco generale. 112. Comunicazioni del collegio sindacale. 113. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico. 114. Norme finali.
TITOLO V- bis Istituti di moneta elettronica
114 bis Emissione di moneta elettronica 114 ter Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera 114 quater Vigilanza 114 quinquies Deroghe
TITOLO VI Trasparenza delle condizioni contrattuali
Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari
115. Ambito di applicazione. 116. Pubblicità. 117. Contratti. 118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 119. Comunicazioni periodiche alla clientela. 120. Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi.
Capo II - Credito al consumo
121. Nozione. 122. Tasso annuo effettivo globale. 123. Pubblicità. 124. Contratti. 125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori. 126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.
Capo III - Regole generali e controlli
127. Regole generali. 128. Controlli.
TITOLO VII Altri controlli
129. Emissione di valori mobiliari.
TITOLO VIII Sanzioni
Capo I - Abusivismo bancario e finanziario
130. Abusiva attività di raccolta del risparmio. 131. Abusiva attività bancaria. 131 bis Abusiva emissione di moneta elettronica 132. Abusiva attività finanziaria. 132-bis. Denunzia al pubblico ministero. 133. Abuso di denominazione bancaria.
Capo II - Attività di vigilanza
134. Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.
Capo III - Banche e gruppi bancari
135. Reati societari. 136. Obbligazioni degli esponenti bancari. 137. Mendacio e falso interno bancario. 138. Aggiotaggio bancario.
Sezione IV - Partecipazione al capitale
139. Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo. 140. Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari.
Capo V - Altre sanzioni
141. False comunicazioni relative a intermediari finanziari. 142. Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione. 143. Emissione di valori mobiliari.
[Capo II - Sanzioni amministrative]
144. Altre sanzioni amministrative pecuniarie.
Capo VI - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
145. Procedura sanzionatoria.
TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali
146. Vigilanza sui sistemi di pagamento. 147. Altri poteri delle autorità creditizie. 148. Obbligazioni stanziabili. 149. Banche popolari. 150. Banche di credito cooperativo. 151. Banche pubbliche residue. 152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria. 153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito. 154. Fondo interbancario di garanzia. 155. Soggetti operanti nel settore finanziario. 156. Modifica di disposizioni legislative. 157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. 158. Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare. 159. Regioni a statuto speciale. 160. Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari. 161. Norme abrogate. 162. Entrata in vigore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE Consiglio del 15 dicembre 1989;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
-
"autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
-
"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
-
"CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
-
"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione (1);
-
"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
-
"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
-
"Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;
-
"Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
-
"legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
-
"autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari (2);
-
"Ministro del tesoro" indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (3).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
-
"banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
-
"banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
-
"banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
-
"banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
-
"succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
-
"attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
-
raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
-
operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
-
leasing finanziario;
-
servizi di pagamento;
-
emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
-
rilascio di garanzie e di impegni di firma;
-
operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari;
-
partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
-
consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
-
servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
-
gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
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custodia e amministrazione di valori mobiliari;
-
servizi di informazione commerciale;
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locazione di cassette di sicurezza;
-
altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
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"intermediari finanziari |
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