Ordinanza n. 19594 del 29/09/2004
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. va interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto e tale disposizione, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati anteriormente. Ciò non preclude che il foro esclusivo risultante dalla norma dell'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., possa essere derogato dalle parti, purché la previsione di un diverso giudice abbia costituito oggetto di trattativa tra le parti medesime ai sensi art. 1469 ter cod. civ..
Riferimenti normativi: art. 1469 bis e ter, cod. civ.; artt. 5, 18 e 20 cpc; art. 11 preleggi; legge 52/1996, art. 25.
FATTO
P__V__ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia il Credito Emiliano s.p.a. e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia gli aveva intimato di pagare alla banca la somma di L. 712.707.616, in relazione all'intervenuta revoca di un rapporto di conto intrattenuto presso l'Agenzia n. 3 della Banca medesima. L'opponente eccepiva pregiudizialmente la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 1469 bis e 1469 quinquies c.c., e nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio il Credito Emiliano s.p.a. e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 12 - 13 luglio 2002 il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da giudice territorialmente incompetente e dichiarava la competenza del tribunale di Roma.
Contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia il Credito Emiliano ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
Il P____ ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, decidendo in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., chiede che si rigetti il ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. e degli artt. 1469 bis e 1469 quinquies c.c. in quanto il Tribunale di Reggio Emilia, affermando che l'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 c.c. avrebbe stabilito un foro speciale ed esclusivo regolante il rapporto, salva espressa deroga della parti, ha trascurato di considerare che la menzionata disposizione si limita a presumere come vessatoria, sino a prova contraria, la clausola mediante la quale venga stabilita la competenza del giudice di una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Si tratterebbe dunque di una disposizione di carattere sostanziale, mirante ad evitare che nei contratti con i professionisti trovino ingresso clausole vessatorie, ma che non introduce una nuova disciplina del foro del consumatore; e poiché il foro previsto dall'art. 1469 bis, n. 19 c.c., in assenza di esplicita previsione normativa, non può derogare alla disciplina generale, ne deriverebbe la piena operatività sia dei fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., sia del foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c.. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 18. 20 e 28 c.p.c. in quanto l'opponente, sollevando l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, non avrebbe contestato tutti i possibili profili del foro adito dalla Banca ricorrente, ne' indicato il foro ritenuto territorialmente competente. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 20 c.p.c., in quanto - vertendosi in materia di conto corrente di corrispondenza - il Tribunale di Reggio Emilia dovrebbe essere considerato territorialmente competente quale foro del luogo previsto per l'adempimento dell'obbligazione.
Il ricorso, sicuramente ammissibile perché rivolto a contestare la pronuncia sulla competenza contenuta nella sentenza impugnata, è tuttavia infondato.
Risolvendo un contrasto interpretativo esistente anche nella giurisprudenza di legittimità, con sentenza 1 ottobre 2003, n. 14669 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio che la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, c.c. deve essere interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversia tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore abbia la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che prevede una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto; e tale disposizione, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversia derivanti da contratti stipulati anteriormente. Ciò non preclude che il foro esclusivo risultante dalla norma dall'art. 1469 bis, terzo comma n. 19 c.c. possa essere derogato dalle parti, purché la previsione di un diverso giudice abbia costituito oggetto di trattativa tra le parti medesime ai sensi dell'art. 1469 ter c.c..
Nella specie il P___, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, ha chiaramente affermato che la competenza territoriale dovesse essere individuata con riguardo al luogo in cui esso opponente aveva la residenza, e peraltro ha contestualmente negato l'applicabilità di altri fori sotto il profilo degli artt. 18 e 20 c.p.c. Considerata, dunque, l'esclusività del foro individuato ai sensi dell'art. 1469 bis, terzo comma n. 19 c.c., e tenuto conto che nessun altro foro è stato pattuito dalle parti ai sensi dell'art. 1429 ter c.c. (una clausola in tal senso formalmente ricompresa tra le condizioni generali di contratto essendo stata espressamente eliminata, com'è pacifico, dai contraenti), del tutto correttamente il Tribunale di Reggio Emilia ha escluso la propria competenza territoriale affermando quella del Foro di Roma.
Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di euro 4600, di cui euro 4500 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidata nella misura complessiva di Euro 4600, di cui Euro 4500 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2004.