VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281, "Legge sui diritti dei consumatori e delle loro associazioni";
VISTA la delibera n.182/02/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti";
VISTA l’istanza del 23 ottobre 2002 con la quale la signora ........, assistita da Federconsumatori, ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto il disconoscimento del traffico radiomobile fatturato all’utenza xxx a partire dal 5° bimestre 2000;
VISTA la nota del 30 ottobre 2002, con cui il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento allegato alla delibera n. 182/02/CONS, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, essendo stato preliminarmente esperito un tentativo di conciliazione tra le parti senza che fosse raggiunto un accordo;
UDITE le parti in contraddittorio in data 20 novembre 2002 e successivamente il 17 dicembre 2002;
VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;
VISTI i risultati delle attività istruttorie effettuate ai sensi dell’art. 17 dell’Allegato A della delibera n. 182/02/CONS, comunicati alle parti con nota del 10 giugno 2003;
CONSIDERATO quanto segue:
I. Oggetto della controversia
La signora ........., titolare dell’utenza xxx asserisce che, a partire dalla bolletta relativa al 5° bimestre 2000, ha constatato la fatturazione da parte di Telecom Italia di un consumo di traffico telefonico notevolmente superiore al consumo medio generato abitualmente dalla medesima utenza, risultando una crescita abnorme del traffico verso numerazioni radiomobili. Esclude che tali telefonate verso radiomobili fossero state generate all’interno della sua abitazione, adducendo una serie di ragioni volte a porre in dubbio la correttezza dei dati relativi al traffico telefonico che Telecom Italia ha registrato. In particolare evidenziando:
lo stato insicuro della rete telefonica esternamente all’abitazione, con specifico riferimento all’armadio ripartilinea costantemente aperto e privo di serratura di sicurezza funzionante;
l’inefficacia a fini preventivi, sia per limiti di sistema che per modalità di gestione, del servizio di disabilitazione a chiave numerica che la .......... ha richiesto a Telecom Italia a seguito della ricezione delle prime bollette con consumi definiti esorbitanti;
gravi anomalie tecniche verificatesi sulla medesima linea di utenza al punto che, nonostante la linea fosse stata dichiarata cessata da Telecom Italia il 26 marzo 2002, essa aveva generato traffico telefonico in entrata e in uscita nel periodo settembre-novembre 2002
Telecom Italia, al contrario, ha dichiarato di non ritenere individuabili responsabilità ascrivibili alla società con riferimento sia alla sicurezza della rete sulla quale è instradata l’utenza della signora ......., sia con riferimento alle modalità di gestione del servizio di autodisabilitazione della chiamata. Con riferimento alle presunte anomalie tecniche sulla linea di utenza in periodo successivo a quello in cui è stata cessata la linea medesima e risolto il contratto con la signora ........., Telecom Italia ha negato l’esistenza di tali anomalie, ovvero dell’esistenza di traffico sulla linea cessata.
II. Risultanze istruttorie
Sulla base della documentazione prodotta dalle parti nonché dagli elementi conoscitivi acquisiti al procedimento è risultato che:
il traffico radiomobile fatturato dall’organismo di telecomunicazioni a partire dal 5° bimestre 2000 all’utenza xxx, è stato superiore in maniera abnorme ai consumi medi registrati dalla medesima utenza nei mesi precedenti;
l’armadio ripartilinea sul quale è attestata la linea d’utenza della ........... in data 22 novembre 2000 aveva la serratura di sicurezza rotta, e non è stata provata da parte della società Telecom Italia la data dell’intervento di riparazione nonché l’effettività della riparazione stessa;
Telecom Italia non ha prodotto alcuna documentazione relativa a successive verifiche e controlli volti a escludere l’eventuale presenza di accessi non autorizzati sulla linea dell’utenza in oggetto, ovvero relativa a eventuali verifiche finalizzate a controllare se mentre non venivano effettuate chiamate dall’abitazione della ............ erano registrati o meno addebiti sul contatore di centrale;
il servizio di autodisabilitazione a chiave numerica - attivato all’utenza in oggetto successivamente al 3 novembre 2000 - è un servizio supplementare che permette di impedire che dalla propria abitazione siano effettuate delle telefonate in uscita, mentre può essere inefficace al fine di escludere la presenza di furti di traffico posti in essere fuori dall’abitazione;
l’utenza xxx ha generato traffico telefonico nel periodo settembre-novembre 2002 riferibile alla signora ........... , ed ha anche consentito l’utilizzo di servizi a pagamento quali la spedizione telefonica di un telegramma, nonostante Telecom Italia abbia dichiarato di aver cessato la linea il 26 marzo 2002 e di non essere a conoscenza di tali anomalie tecniche.
CONSIDERATO che è compito del gestore della rete assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l’evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico perpetrati attraverso l’accesso al doppino d’utente nei casi di insufficiente protezione, nonché assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell’utenza;
CONSIDERATO che la registrazione del contatore di centrale, posto all’esterno e a distanza dell’apparecchio dell’utente, non può costituire prova legale di per sé del traffico telefonico fatturato e che pertanto sono valutabili elementi diversi che possano comunque dimostrare o far presumere una non corrispondenza del traffico telefonico registrato con quello fruito dall’utente;
RITENUTO che Telecom Italia non abbia provato la fondatezza dell’intera pretesa creditoria;
VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;
UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;
delibera
La società Telecom Italia S.p.A. è tenuta a non considerare, ai fini della fatturazione, il traffico telefonico verso numerazioni radiomobili fatturato alla signora .......... , titolare dell’utenza xxx, nel periodo compreso tra il 5° bimestre 2000 e il 3° bimestre 2002.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità, www.agcom.it.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
Roma, 3 luglio 2003
IL COMMISSARIO RELATORE
IL PRESIDENTE
per IL SEGRETARIO GENERALE