Diritti dei consumatori
1. Il diritto alla sicurezza significa essere protetti dai danni che prodotti, processi di produzione e servizi possono procurare alla salute e alla vita;
2. Il diritto dei consumatori all'informazione consiste nel ricevere informazioni adeguate per fare scelte con cognizione di causa e proteggersi dalla pubblicità e dall'etichettatura ambigue o menzognere;
3. Il diritto di scelta: ossia avere la possibilità di scegliere tra diversi prodotti e servizi offerti a prezzi competitivi, con la certezza d'una qualità soddisfacente;
4. Il fondamentale diritto del consumatore ad essere rappresentato: cioè la traduzione processuale dei diritti sostanziali, e dunque di potersi avvalere della rappresentanza delle associazioni in sede di giudizi contro le imprese.
5. Il diritto alla soddisfazione dei bisogni di base: i consumatori hanno diritto alla possibilità di disporre di beni e servizi essenziali, quali nutrizione, vestiario, abitazione, istruzione, assistenza medica;
6. Il diritto al risarcimento: ricevere giuste risposte ai reclami e un adeguato risarcimento nel caso di acquisto di prodotti non conformi o di mediocre qualità o servizi insoddisfacenti;
7. Il diritto dei consumatori all'educazione: acquisire una conoscenza e un comportamento sufficienti per effettuare acquisti sicuri di prodotti e servizi, essendo consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità e sapendoli ben utilizzare;
8. Il diritto dei consumatori ad un ambiente sano: vivere e lavorare in un ambiente che non costituisca un pericolo o una minaccia per le generazioni presenti e future.
IL DANNO ESISTENZIALE QUALE GARANZIA DI TUTELA PER I CONSUMATORI
Si tratta di una nuova categoria concettuale destinata ad affiancare le categorie del danno patrimoniale e del danno morale ampliando così la portata risarcitoria.
Questo nuovo tipo di danno si inserisce nella categoria delle lesioni non patrimoniali, infatti per ottenere il risarcimento di sofferenze non economiche (es. stress, turbamenti, patemi psichici e disagi di vario genere) bisognava necessariamente fare riferimento al “danno morale” che però secondo il nostro codice civile è risarcibile solo se deriva da fatti che costituiscono un reato.
Recentemente invece la concreta speranza di ottenere il risarcimento dei danni esistenziali subiti è diventata realtà e ciò comporta una notevole importanza per i consumatori e i loro diritti, basti pensare ad esempio ad un centro di assistenza che trattiene per mesi il telefono cellulare o l’impianto stereo in garanzia, lasciando l’acquirente in attesa a tempo indeterminato, oppure al gestore di servizi telefonici che continua a fatturare nella bolletta un servizio supplementare mai richiesto, costringendo l’utente a chiarire l’equivoco al costo di interminabili pomeriggi trascorsi al telefono cercando di contattare un operatore presso un fantomatico servizio clienti.
Per tutte queste situazioni ed altre ancora che caratterizzano la vita quotidiana, le prime applicazioni giurisprudenziali sulla teoria del danno esistenziale fanno ben sperare, infatti diversi Giudici di pace in Italia hanno già applicato il risarcimento da danno esistenziale a tutela dei consumatori e degli utenti in diverse ipotesi di danno alla qualità della vita sotto il profilo del disagio e del sacrificio sopportati nella esplicazione delle proprie libertà sociali. Tipici esempi sono le decisioni emesse dai giudici di pace di Roma e Bologna che hanno recentemente riconosciuto il danno da stress ad alcuni cittadini ai quali la Pubblica Amministrazione aveva applicato delle sanzioni illegittime per le quali erano stati costretti a numerose trafile presso gli sportelli degli uffici pubblici per vedere riconosciute le loro sacrosante ragioni o addirittura hanno dovuto rivolgersi al giudice di pace chiedendo l’annullamento di multe stradali, facendo ricorso a dispendio di energie, di tempo ed anche economico avendo dovuto rivolgersi ad un legale.
Sono tutti avvenimenti in cui l’Amministrazione, di fronte alle legittime contestazioni dei consumatori/utenti e dei loro diritti ed esaminando la documentazione presentata, ben avrebbe potuto annullare le contravvenzioni. Si tratta di alcuni esempi di cronaca giudiziaria che illustrano chiaramente il nuovo indirizzo della giurisprudenza più recente nel dimostrare la volontà di superare le rigide barriere stabilite dal nostro codice civile sulla risarcibilità dei cosiddetti “danni morali”, capaci di tradurre le frustrazioni causate dal rapporto con le aziende o con i pubblici uffici in legittimi motivi per ottenere il risarcimento da danno esistenziale.
Si estende il termine di garanzia per i beni di consumo
Termini: il consumatore ha due anni di tempo dall’acquisto per accorgersi di un difetto di conformità del bene al contratto di vendita. Dal momento della scoperta ha due mesi di tempo per denunciarlo al venditore. Il termine ultimo per la denuncia è 26 mesi dall’acquisto.
Applicazioni: la garanzia si applica a tutti i beni mobili anche da assemblare ed anche usati, consegnati al consumatore a partire dal 23.3.2002.
Esclusioni: la garanzia non si applica a beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche con delega ai notai; per l’acqua e il gas ed energia elettrica.
Conformità: la riparazione o sostituzione è dovuta anche solo in caso di difetto di conformità rispetto alle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche dei beni, che il venditore avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza. Al difetto di conformità è equiparato il difetto di installazione.
Diritti dei consumatori.
Due anni di garanzia per i beni di consumo. Cambiano le regole delle garanzie sui beni venduti con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 40 alla «Gazzetta Ufficiale». n.57 dell’8 marzo del decreto legislativo 24 del 02 febbraio 2002, intitolato: «Attuazione della direttiva 1994/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo». Il provvedimento è entrato in vigore il 23 marzo 2002. Questa data è particolarmente importante, perché le nuove regole valgono solo sulle vendite di beni e sui contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta a partire dall'entrata in vigore della norma. Secondo il testo in Gazzetta che recepisce la direttiva 1999/44/CE, il venditore è responsabile «quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene». Allo stesso tempo, però, il provvedimento sottolinea che «l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene» (e non di venticinque mesi, come scritto in una prima stesura). Questo come logica conseguenza di quanto previsto dalla nuova normativa, secondo cui il consumatore ha due mesi di tempo per agire contro il venditore dalla data in cui ha scoperto il difetto di conformità. Una possibilità che il legislatore ha voluto assicurare anche nell'ipotesi in cui la scoperta del difetto si verifichi al termine del periodo di garanzia. «L'onere di provare che il difetto si è manifestato entro il termine della garanzia spetta al consumatore». Diritti dei consumatori. Ma l'onere della prova, a prima vista piuttosto pesante per il consumatore, ha un'importante eccezione: «salvo prova contraria si legge nel testo, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene e con la natura del difetto di conformità». Garanzia raddoppiata quindi e per una categoria i beni di consumo — in cui si fa rientrare qualsiasi bene mobile, tranne beni oggetto di vendita forzata, acqua e gas, energia elettrica, compresi invece i beni usati. Ma la novità principale non è solo l’allungamento del periodo di garanzia, l’elemento più significativo è che viene trasformato il concetto di difetto. Non abbiamo più un riferimento al vizio del prodotto, ma alla mancanza di conformità del prodotto rispetto a quanto promesso. Con la nuova normativa, dovrà esserci assoluta corrispondenza tra comunicazioni all'acquirente e prodotto consegnato. Più tutelati al momento degli acquisti, inoltre anche perchè sono aumentati rispetto a prima i diritti dei consumatori. Qualora si manifesti il difetto di conformità l'acquirente «ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto» . Diritti dei consumatori. Televendite: sebbene l’articolo 15 del Decreto legislativo 185/99 lo preveda espressamente, in Italia manca ancora un testo unico di coordinamento tra le normative sulle televendite. Attualmente tale settore resta quindi disciplinato dal Decreto legislativo n. 50/92 ("Attuazione della Direttiva n. 85/577/Ce in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali") che si estende ai "contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate a una diretta stipulazione del contratto stesso" e dal Decreto legislativo n. 185/99 ("Attuazione della Direttiva 97/7/Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"), a norma del quale il termine per esercitare il diritto di recesso si estende a 10 giorni, oltre a prevedere principi concernenti la restituzione o della messa a disposizione del bene ricevuto e dell’obbligo di rimborso gratuito da parte del fornitore delle somme versate dal consumatore entro 30 giorni. Proprio per salvaguardare gli utenti in questo delicato settore, la Commissione per l’Assetto del Sistema Radiotelevisivo, presieduta da Adalberto Baldoni, nella seduta plenaria del 14 maggio 2002 ha approvato, all’unanimità, il Codice di autoregolamentazione per la trasmissione delle televendite riguardanti, appunto, i servizi di astrologia ed assimilabili. La novità più rilevante contenuta nel codice è la costituzione di un Comitato di controllo, organismo paritetico formato dai rappresentanti delle aziende televisive, nazionali e locali, pubbliche e private, dai rappresentanti delle istituzioni dei consumatori e degli utenti, dai Corecom, etc. Diritti dei consumatori. Il comitato, ha il compito di vigilare sul corretto rispetto del codice a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, associazioni e imprese. I consumatori possono utilizzare il modulo per segnalare trasmissioni che contengono dichiarazioni o rappresentazioni che possano indurre in errore gli utenti anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sfruttando la superstizione, la credulità o la paura, e che comunque creino timori o aspettative ingiustificate agli utenti.