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INTERLOCUTORIA SENTENZA 04/06/2003 n. 5024

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.2884/2003 proposto da CODACONS, Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’Ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori in persona del Presidente in carica, ADUSBEF in persona del legale rappresentante pro tempore, FEDERCONSUMATORI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avvocati Carlo Rienzi, Cristina Tabano, Francesco Acerboni, Nicola Sanitate ed elettivamente domiciliati presso l’Ufficio Legale Nazionale del CODACONS viale Mazzini n.73;

C O N T R O

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato nella sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi del Piemonte in persona del legale rappreesentante pro tempore;

Per l’ANNULLAMENTO

Della deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.4/03/CSP del 10 gennaio 2003 nonché avverso il silenzio rigetto di accesso agli atti ed in particolare avverso il silenzio sulla domanda di accesso agli atti relativi alla attuazione dell’art.1, comma6, lett b, n.11 della legge n.249/97 rispetto ai dati AUDITEL;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti;
Relatore alla camera di consiglio del 6 maggio 2003 il consigliere Roberto Capuzzi e uditi, altresì, gli avvocati Carlo Rienzi e Barbara Tidone per l’Autorità;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

Con atto di significazione stragiudiziale e contestuale istanza di accesso, presentata ai sensi dell’art.1, comma 6, punti 11 e 12 della legge n.249 del 1997, istitutiva dell’AGCOM, nonché ai sensi della legge n.241 del 1990 e n.281 del 1998, l’intesa di consumatori e le associazioni ad essa aderenti, in relazione alle recenti vicende che hanno coinvolto il sistema di rilevazione dell’AUDITEL, hanno chiesto all’Autorità:
a)di provvedere ad esercitare i propri poteri sanzionatori nei confronti di coloro che violano gli artt. 3 e 4 della delibera n. 153/02/CSP recante Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, nonché di esercitare i propri poteri di cura e vigilanza ai sensi dell’art.1, comma 6, lettera b n.11 della legge n. 249 del 1997 ed in particolare di esercitare i propri poteri sanzionatori nei confronti dell’AUDITEL per comportamenti omissivi conseguenti alla propria attività di sondaggio;
b)di prendere visione e estrarre copia di tutti gli atti ed i documenti relativi alla attuazione del Reg. 153/02/CSP in oggetto rispetto ai rilevamenti dell’AUDITEL e di conoscere il nome del responsabile del procedimento, nonché di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti ed i documenti relativi all’attuazione dell’art.1, comma 6, lett.b n.11 della legge n. 249 del 1997 rispetto ai dati AUDITEL e di conoscere il nome del responsabile del procedimento in corso o conclusosi sul punto.
In sostanza le ricorrenti, nell’ambito delle proprie funzioni statutarie ed allo scopo di tutelare l’utente televisivo, hanno chiesto di conoscere e di estrarre copia degli atti e documenti relativi alla cura della rilevazione degli indici di ascolto ed alla vigilanza della loro diffusione e parimenti hanno chiesto che venisse accertato il rispetto da parte dell’AUDITEL del regolamento adottato in tema di sondaggi e, in caso di necessità, che venissero adottati i poteri sanzionatori previsti dal regolamento stesso.
Espongono i ricorrenti che l’istanza è stata riscontrata dall’AGCOM con deliberazione 1 gennaio 2003 n. 4/3/CSP solo con riferimento alla domanda sub a):
Nulla è stato detto sulla istanza di accesso presentata sub b).
Per la parte in cui è stata riscontrata la richiesta di esercizio di poteri sanzionatori è stata archiviata.
Infatti per l’AGCOM la normativa sui sondaggi non sarebbe applicabile all’AUDITEL in quanto verrebbero in applicazione normative diverse.
Le ricorrenti deducono eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili.
Si è costituita l’Amministrazione intimata con la difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato contestando le varie argomentazioni difensive sostenute nel ricorso.
In vista dell’udienza di trattazione le ricorrenti hanno depositato una ulteriore memoria difensiva precisando il contenuto delle proprie domande ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 6 maggio 2003.
Ai fini del decidere la Sezione ritiene necessario acquisire:
1)L’atto del 9.12.2002 (prot. AGCOM n.7364/RM) “di significazione stragiudiziale e di richiesta di adempimento ai sensi dell’articolo 328 c.p….” sulla base del quale è stato adottata la delibera n.4/03/CSP di archiviazione impugnata e si è incardinata davanti al giudice amministrativo la impugnativa del silenzio e dell’accesso ex art. 25 della legge n.241 del 1990.
2) una relazione informativa in ordine agli elementi di carattere istruttorio presi a base dall’Autorità, nella delibera impugnata del 10 gennaio 2003, tali da evidenziare che l’attività della società AUDITEL concretizzi, non una attività di sondaggio (ex lege 31 luglio 1997 n.249, art.1 comma 6 lettera b) n.12), ma una attività di rilevazione degli indici di ascolto (medesima legge, art.1 comma 6 lettera b) n.11), registrando, come si legge nella delibera medesima, “un comportamento in modo automatico non mediato da domande rivolte all’unità campionaria, ma rilevate con apparecchiature specifiche”.
In attesa di tali elementi istruttori da porre a carico dell’Autorità intimata e da depositare entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza istruttoria ovvero dalla notifica a cura di parte, ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese deve essere rinviata.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso n.2884/2003, ORDINA all’Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, in persona del Presidente in carica, di depositare entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza istruttoria ovvero dalla notifica a cura di parte, la documentazione di cui in narrativa.
Rinvia ogni decisione in rito nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda - nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2003.

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