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Praticante avvocato e sanzioni

       
 
 
 
 
Praticante avvocato e potere disciplinare dell'Ordine
 
 
 
Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12543 del 26 maggio 2006, il praticante avvocato, ancorché cancellato dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio, fino a quando non sia emesso il provvedimento di cancellazione dall’albo dei praticanti resterà, comunque, sottomesso al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine.
Nella sentenza in questione la Corte specifica, infatti, che nella categoria dei praticanti avvocati occorre distinguere fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, con la conseguenza che la decadenza dal riconosciuto jus postulandi non è, per ciò stesso, causa del venir meno dello status di praticante e dell’interesse del soggetto a rimanere iscritto nel registro speciale “ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso” (articolo 14, comma 4, Rd 37/1934).
 
 
 
 
 
Suprema Corte di Cassazione
 
 
Sezioni unite civili
 
 
Sentenza 26 maggio 2006, n. 12543
 
 
 
 
Svolgimento del processo
 
 
Con provvedimento del 23 marzo 2004 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova, all’esito di procedimento disciplinare, irrogava la sanzione della censura al dott. M M., per il quale riconosceva fondato l’addebito di esercizio del patrocinio in violazione del disposto di cui all’articolo 8 del Rdl 1578/33, per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati e, comunque, al di fuori del limite territoriale del distretto della Corte d’appello di Brescia, mediante la partecipazione, quale difensore di fiducia dell’imputato, ad udienza innanzi al giudice di pace di Guastalla.
 
Contro la decisione il dott. M M. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che, con decisione del 29 aprile 2005, rigettava l’impugnazione.
 
Il Consiglio Nazionale, per quel che ancora rileva, considerava che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova era del tutto legittimato a procedere disciplinarmente nei confronti del dott. M M. ai sensi della norma di cui all’articolo 57 del Rd 37/1934, che assoggetta a sanzione anche i praticanti avvocati che si rendono responsabili di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione oppure di abusi o mancanze nell’esercizio del patrocinio.
 
Rilevava, inoltre, che, permanendo la iscrizione del dott. M. nel registro speciale dei praticanti, non costituiva motivo ostativo all’assoggettabilità dello stesso al potere disciplinare il fatto che ne fosse avvenuta la cancellazione dall’elenco, annesso al registro speciale, dei praticanti abilitati al patrocinio.
 
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il dott. M M., che ha affidato l’impugnazione ad unico motivo.
 
Il ricorso è stato notificato al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Mantova ed al Consiglio Nazionale Forense.
 
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
 
 
 
 
Motivi della decisione
 
 
 
 
Con l’unico motivo d’impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 8 e 14 della legge 1578/33 nonché il vizio di motivazione della decisione impugnata e l’eccesso di potere per carenza assoluta di giurisdizione dell’Ordine degli avvocati di Mantova e del Consiglio Nazionale Forense - il ricorrente assume che “essendo stato cancellato dall’albo dei praticanti, iscritti al patrocinio”, ciò avrebbe determinato la sua esclusione dal “mondo forense” per avere egli esaurito il periodo di praticantato, per cui il potere disciplinare sarebbe venuto meno nei suoi confronti in quanto soggetto che non poteva più esercitare alcuna attività e forense.
 
Assume che le norme che regolano l’esercizio della pratica forense, che stabiliscono il periodo di un anno (di sola pratica) più sei anni (di eventuale attività forense, in qualità di praticanti abilitati al patrocinio), non prevedono uno status di praticante che duri all’infinito, per cui la giurisdizione dell’Ordine Forense viene meno dopo che sono state esaurite integralmente le fasi previste dalla legge per l’esercizio della pratica e per l’esercizio dell’attività forense in conformità alla qualifica di praticanti abilitati.
 
Specifica che, dopo la scadenza del periodo di praticantato, l’esercizio dell’attività forense ad opera del praticante, che non sia divenuto avvocato, costituisce esercizio abusivo della professione, che, integrando la fattispecie del delitto di cui all’articolo 348 Cp, comporta che si deve escludere “un duplice vaglio di giurisdizione, per un fatto antitetico, nel senso che o l’Ordine di categoria può esercitare un potere disciplinare sull’incolpato (ed in tal caso ammette che quest’ultimo fa parte ancora della categoria e pertanto non si configura neppure in astratto l’esercizio abusivo della professione), oppure -in linea teorica - vi è reato di esercizio abusivo della professione, ed allora l’unico legittimato ad avere giurisdizione è il tribunale penale (mentre l’Ordine di Categoria è solo persona offesa)”.
 
Conclusivamente sostiene il ricorrente che sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione della impugnata decisione del Consiglio Nazionale Forense nella parte in cui riconosce lo status di praticante ad un soggetto che “è stato cancellato dal registro (rectius: elenco) dei praticanti abilitati al patrocinio”.
 
Il motivo non è fondato in relazione ad alcuno dei profili, nei quali la censura è stata articolata.
 
Anzitutto, occorre rilevare che la pretesa ontologica incompatibilità tra il reato di esercizio abusivo della professione forense e la rilevanza ai fini disciplinari della medesima condotta non sussiste, trattandosi di valutazioni, riferite a distinti effetti giuridici, delle quali è ammissibile il concorso, ricorrendone le condizioni di legge.
 
Condizioni che, nella specie, l’impugnata decisione del Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto sussistenti perché si procedesse disciplinarmente nei confronti del dott. M M. in ordine all’addebito di esercizio del patrocinio in violazione del disposto di cui all’articolo 8 del Rdl 1578/33, per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati e, comunque, al di fuori del limite territoriale del distretto della Corte d’appello di Brescia.
 
Al riguardo la suddetta decisione ha precisato che ad escludere il potere disciplinare non poteva venire in rilievo il fatto che il ricorrente fosse stato cancellato dall’annesso elenco dei praticanti abilitati al patrocinio, dato che, permanendo per lo stesso l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, nei confronti del dott. M M., che conservava lo status di praticante avvocato, era possibile introdurre il procedimento disciplinare ai sensi della norma dell’articolo 57 del Rd 34/1934, che in modo inequivoco prevede che sono assoggettati a sanzione disciplinare i praticanti che, tra l’altro, si rendano colpevoli di fatti contrari alla dignità ed al decoro della professione forense o che esercitino il patrocinio senza esservi stati ammessi.
 
La decisione del Cnf ha fatto buon governo della legge, dovendosi sul punto considerare che l’articolo 8 del Rdl 1578/33 (convertito dalla legge 36/1934 e modificato dall’articolo 1 della legge 4056/85) prevede, al primo comma, che i praticanti avvocati, iscritti nel registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso e specifica, nel secondo comma, che essi, dopo un anno dall’iscrizione nel suddetto registro, sono ammessi all’esercizio del patrocinio.
 
Nella esegesi del secondo comma della norma, siccome ha messo in evidenza anche la dottrina, il decorso dell’anno segna soltanto il termine dal quale può essere disposta l’abilitazione provvisoria al patrocinio e non ne costituisce il fattore genetico, poiché, pure dopo la novella della legge 4056/85, l’ammissione al patrocinio non è automatica, ma richiede lo specifico provvedimento ammissivo del competente Consiglio dell’Ordine, che segue alla domanda dell’interessato ed alla valutazione positiva dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.
 
In virtù della suddetta disciplina, pertanto, nella categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto jus postulandi non comporta anche il venir meno dello status stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale “ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso” (articolo 14, comma 4, Rd 37/1934), con la conseguenza ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine.
 
il ricorso, quindi, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale gli intimati litisconsorti necessari non hanno svolto difese.
 
 
P.Q.M.
 
 
La Corte di cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
 
 
Così deciso in Roma il 9 marzo 2006.
 
 
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 maggio 2006.
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