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Ripartizione delle spese

Art. 1123 Ripartizione delle spese

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell`edificio, per la prestazione dei servizi nell`interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (c.c.1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell`uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell`intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (disp. di att. aò c.c. 63).

Testo della Massima
Il proprietario di appartamenti o locali di un edificio
condominiale, ancorche' questi non usufruiscano del servizio
prodotto dall'impianto di riscaldamento centrale, che sia, pero',
potenzialmente idoneo a riscaldarli, e' comproprietario di tale
impianto a norma dell'art. 1117 n. 3 Cod. Civ., qualora tale
impianto sia gia' stato installato nell'immobile prima della
formazione del condominio, ed e' quindi obbligato a contribuire al
pagamento delle spese necessarie per la sua manutenzione se il
contrario non risulta da un titolo idoneo, senza che osti il
riferimento, nell'art. 1117 n. 3 Cod. Civ., alla comproprieta'
dell'impianto per il riscaldamento "fino al punto di diramazione di
quest'ultimo ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli
condomini", che non comporta la esclusione dalla comproprieta' dei
titolari delle unita' immobiliari per le quali non siano state
contemplate delle diramazioni, avendo il solo scopo di individuare
il punto terminale della comunione e, quindi di stabilire quali
siano le parti dell'impianto per le quali le spese di riparazione
debbono essere ripartite fra i condomini e non porsi a carico dei
proprietari dei singoli locali.*


 
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