Art. 1128 Perimento totale o parziale dell`edificio
Se l`edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all`asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l`assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell`edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L`indennità corrisposta per l`assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell`edificio è tenuto a cedere (c.c.2932) agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Testo della Massima
Nella ipotesi di perimento di un edificio in condominio,
quest'ultimo viene meno, e permane soltanto la comunione sul suolo,
con la conseguenza che , ove il fabbricato venga ricostruito in
maniera conforme a quello preesistente, il condominio stesso si
ripristina, mentre, qualora esso venga ricostruito in maniera
difforme, il condominio non rinasce, e quanto edificato costituisce,
invece, un'opera realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla
disciplina dell'accessione, e, quindi, da attribuire secondo le
quote originarie ai comproprietari del suolo. La deroga a tali
principi richiede 2 ad substantiam " la forma scritta ai sensi
dell'art. 1350 cod.civ..
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