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Parti comuni dell'edificio

Art. 1117 Parti comuni dell`edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
l) il suolo su cui sorge l`edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d`ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell`edificio necessarie all`uso comune;
2) i locali per la portineria e per l`alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all`uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l`acqua, per il gas, per l`energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini

Testo della Massima
L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla
conservazione ed al godimento del servizio centralizzato del
riscaldamento (come di ogni altra parte comune) non viene meno per
la semplice circostanza che l'impianto non eroghi sufficiente calore
ne', quest'ultima circostanza, puo' giustificare un esonero dal
contributo. Tuttavia, in caso di insufficiente erogazione della
giusta quantita' di calore, il condomino puo' far valere la lesione
al suo diritto ad una adeguata erogazione di calore, previo
accertamento giudiziale del danno subito e della sua liquidazione,
riferibile, da un lato, ai contributi pagati - a questo scopo - al
condominio e, da un altro lato, alle spese affrontate per supplire -
con propri mezzi - alla carente erogazione del servizio
centralizzato.

 
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