Art. 1129 Nomina e revoca dell`amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l`assemblea nomina un amministratore. Se l`assemblea non provvede, la nomina è fatta dall`autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L`amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall`assemblea.
Può altresì essere revocato dall`autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall`ultimo comma dell`art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (disp. di att. al c.c. 64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell`amministratore dall`ufficio sono annotate in apposito registro (disp. di att. al c.c. 71).
Testo della Massima
Nell'ipotesi di un condominio costituito da soli due condomini
(cosiddetto condomini minimi) non si applica la disciplina dettata
dall'art.1136 cod. civ.,la quale richiede per la regolare
costituzione dell'assemblea e per la validita' delle relative
delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei
partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio
condominiale; ma, in forza della norma di rinvio contenuta
nell'art.1139 cod. civ., le deliberazioni di detto condominio, ivi
comprese quelle attinenti la nomina dell'amministratore, sono
soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 cod.
civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il
condominio di edifici costituisce una specie.
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