Lastrico Solare
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - USO ACCESSORIO DEL LASTRICO SOLARE - LASTRICO SOLARE UTILIZZATO COME TERRAZZA IN USO ESCLUSIVO AD UN CONDOMINO - PRESUNZIONE DI PROPRIETA' COMUNE - SUSSISTENZA.
Il lastrico solare quale superficie terminale dell'edificio esercita l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, come quello del terrazzo. L'anzidetta funzione accessoria del lastrico solare a terrazza in uso esclusivo di un solo condomino, come non fa venir meno la sua destinazione primaria all'uso comune, cosi' in mancanza di un titolo contrario lascia inalterata la presunzione di proprieta' comune di cui all'art. 1117 Cod. Civ.. ( v.3696/88, mass n. 458950; ( v.1618/87, mass n.451029).
ANNO/NUMERO: 1990/5162
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Gaetano LO COCO Presidente " Filippo ANGLANI Consigliere " Enzo BENEFORTI Rel. " " Mauro SAMMARTINO " " Vincenzo DI CIO' " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SALINA Imer residente in Arona elettivamente domiciliata in Roma Lgt. delle Navi, 30 presso lo studio dell'avv. Fedrico Sorrntino che la rappresenta e difende insieme all'avv. Giancalro Brovelli per delega in calce al ricorso. Ricorrente contro PIGLI Giancarlo residente in Arona, elettivamente domiciliato in Roma P.zza Cavour, 25 presso l'avv. Vincenzo Crocenzi che lo rappresenta e difende insieme all'avv. Celestino Brocca per delega al margine del controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte Appello di Torino del 22.2-15.3.85. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.10.88 dal Cons. Enzo Beneforti. Per la ricorrente e' comparso l'avv. Guido Romanelli, per delega dell'avv. Federico Sorrentino, che ha consluso per l'accoglimento del ricorso. Per il controricorrente e' comparso l'avv. Vincenzo Crocenzi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Mario De Martini che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 25 ottobre 1982 Giancarlo Pigli citava Imer Salina davanti al Tribunale di Verbania, chiedendo che fosse accertato il suo diritto di comproprieta', per quota pari a 68,80 millesimi, relativamente al terrazzo di copertura dell'edificio condominiale sito in Arona, Corso della Repubblica, di cui, con atto del 28 ottobre 1971, egli aveva acquistato dal costruttore Salina un appartamento, unitamente alle parti comuni, per la suddetta quota. Il Salina, in occasione della successiva vendita di altri appartamenti, aveva escluso dalle parti comuni il terrazzo di copertura, dal che nasceva l'interesse di esso attore al chiesto accertamento. Il convenuto resisteva alla domanda, opponendo che egli si era riservati la proprieta' e l'uso esclusivo del terrazzo ne' era applicabile nella specie la presunzione di comproprieta' stabilita dall'art. 1117 cod. civ. Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 9 marzo 1984, accoglieva la domanda. Contro tale decisione proponeva appello il Salina dolendosi del fatto che il Tribunale: 1) avesse erroneamente ritenuto la destinazione comune del terrazzo soltanto sulla base dell'elencazione non tassativa contenuta nell'art. 1117 cod. civ. e senza accertare la concreta destinazione di essa; 2) avesse, del pari, erroneamente ritenuto che il titolo d'acquisto non recava una deroga convenzionale al regime dell'art. 1117 cod. civ.; accertando, cosi', l'esistenza del diritto senza che l'attore ne avesse fornita la prova. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 22 febbraio - 15 marzo 1985 rigettava l'impugnazione. Il titolo, osservava la Corte, non attribuiva ad alcuno la proprieta' esclusiva del terrazzo di copertura, essendo la clausola relativa alle parti comuni del seguente tenore: "Per quanto riguarda gli enti comuni di fa riferimento alle norme di legge che regolano il condomini degli edifici e all'unita' immobiliare qui compravendita compete una quota proporzionale delle parti comuni quali indicate nell'art. 1117 del codice civile, quota che si determina in 68,80 millesimi". Lo stesso terrazzo esercitava, del resto, la funzione propria del tetto e pur non essendo specificamente compreso nell'elencazione della citata norma rientrava nelle parti dell'edificio necessarie all'uso e come tal era oggetto di proprieta' comune. Contro tale decisione Imer Salina ha proposto ricorso davanti a questa Corte, ricorso articolato in due motivi ed a cui l'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunciano carenza assoluta di motivazione e violazione dei canoni legali d'interpretazione del contratto, perche' la corte d'appello, apoditticamente affermando che il titolo non attribuiva ad alcuno dei contraenti la proprieta' esclusiva del terrazzo, non ha, si afferma, preso in esame e, comunque ha disatteso, a causa di una erronea disapplicazione del criterio primario d'interpretazione letterale, la tesi dell'appellante secondo cui proprio la clausola "compete una quota delle parti comune, quali indicati nell'art. 1117 n. 1 cod. civ.", nella sua formulazione restrittiva costituiva una deroga convenzionale al regime della presunzione legale di comunione, attraverso il richiamo alle sole parti comuni espressamente indicate nello stesso art. 1117 n. 1 cod. civ. e non comprendente i terrazzi. Il motivo e' infondato. L'impugnata sentenza nell'affermare che la clausola contrattuale relativa alle parti comuni dell'edificio non attribuisce ad alcuno la proprieta' esclusiva del terrazzo di copertura, mostra di avere correttamente applicato il canone primario d'interpretazione letterale ne' il ricorrente indica, in ogni caso, gli specifici elementi d'ordine testuale che si opporrebbero a tale interpretazione del giudice del merito. Sostenendo che il richiamo negoziale alle parti comuni quali indicate nell'art. 1117 n. 1 cod. civ. deve intendersi limitato alle parti espressamente elencate nella norma, il ricorrente in effetti, alla interpretazione letterale della corte d'appello, fondava sul rilievo che proprio la richiamata norma considera parti comuni anche i tetti ed i lastrici solari, contrappone, in effetti, una interpretazione vagamente logico razionale della domanda, in contrasto con il suo tenore letterale e, in particolare, con l'ampiezza del rinvio alla norma legale, senza, in ogni caso, spiegare in base a quali specifici elementi le parti avrebbero di fatto inteso limitare la portata di tale richiamo escludendo il terrazzo dalla comunione. Con il secondo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli art. 2727, 2728 2 2729 in relazione all'art. 1117 cod. civ. ed all'art. 115 cod. proc. civ., per non avere la corte del merito considerato che la particolare destinazione del terrazzo ad uso esclusivo del venditore rende inapplicabile al caso in specie la presunzione di proprieta' comune, in difetto del presupposto costituito dalla destinazione necessaria dalla parte dell'edificio all'uso comune. Anche questo motivo, osserva la corte, e' infondato, non sussistendo la denunciata violazione di norme giuridiche. Erroneamente la doglianza nega, infatti, qualsiasi rilevanza alla principale destinazione del terrazzo a copertura dell'intero edificio condominiale, quale elemento che rivela e qualifica l'uso ed il godimento della parte comune e rende, percio', operante la presunzione legale, per attribuire, viceversa, valore determinate l'elemento costituito dalla destinazione della superficie del lastrico solare ad un concorrente uso particolare da parte di un condominio. Com'e' ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa S.C., il lastrico solare, quale superficie terminale dell'edificio, no diversamente dal tetto tradizionale, da cui esso si diversifica soltanto nella struttura e nella conformazione, esercita l'indefettibile funzione primaria della protezione dell'edificio, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, come quello del terrazzo. Percio' il terrazzo di copertura, come quello del caso di specie, rientra nella nozione del lastrico solare, che la citata norma include espressamente nelle parti dell'edificio di cui si presume comune la proprieta'. La particolare destinazione accessoria del lastrico solare e terrazzo in uso esclusivo di un solo condominio puo', a sua volta, influire sull'appartenenza di esso soltanto nel caso in cui allo stato di fatto corrisponda una deroga, da parte del titolo, alla presunzione legale di proprieta' comune, nel quale caso non viene meno, peraltro, la gia' rilevata insopprimibile destinazione primaria del lastrico solare terrazzo (cfr. ex multis ed in varie applicazioni le sentenze 29 dicembre 1987 n. 9644; 14 febbraio 1987 n. 1618 e incidenter 30 maggio 1988 n. 3696). Bene ha deciso pertanto la corte del merito con il ritenere che la non controversia destinazione accessori del lastrico solare a terrazzo di fatto in uso esclusivo al venditore, come non faceva venire meno la destinazione primaria del lastrico solare terrazzo all'uso comune, cosi', in mancanza di un titolo contrario restava inalterata la presunzione legale di proprieta' comune. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del proponente alla refusione delle spese sostenute dalla controparte nel presente giudizio, spese che, tenuto conto del valore della causa e valutata altresi' l'attivita' svolta, si liquidano come nel dispositivo che segue. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire 21.250 oltre a lire 800.000 per onorari. Cosi' deciso l'11 ottobre 1988. |