Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l`innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all`importanza dell`edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l`utilizzazione separata non è possibile, l`innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l`ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell`innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell`opera.
Testo della Massima
In tema di condominio di edifici, l'art. 1121 cod. civ. riconosce ai
condomini dissenzienti (e ai loro eredi e aventi causa), in caso di
innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di
partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse,
contribuendo "pro quota" nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare
arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa
dell'opera. (Fattispecie riguardante un impianto di ascensore
installato nell'edificio condominiale non all'atto della sua
costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spese di parte
dei condomini).
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