Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell`art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all`uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni . Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell`edificio inservibili all`uso o al godimento anche di un solo condomino.
Testo della Massima Nel condominio degli edifici, il giudice, nel decidere dell'incidenza di un'innovazione sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in quale misura un'unitarieta' di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonche' se su di essa avessero o meno inciso, menomandola , precedenti diverse modifiche operate da altri condomini. In caso di accertato danno estetico di particolare rilevanza, il danno economico e' da ritenersi insito, senza necessita' di specifica indagine; il relativo accertamento e' demandato alla discrezionalita' del giudice del merito e non e' sindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato |