Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall`articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione
Testo della Massima E' illegittima la delibera di un condominio, adottata a maggioranza, con la quale si stabilisce un onere di contribuzione, delle spese di gestione, maggiore a carico di alcuni condomini, sul presupposto dell loro piu' intensa utilizzazione, rispetto agli altri, di parti o servizi comuni, non solo perche' la modifica ai criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condomini, ma anche perche' il criterio di riparto in base all'uso differenziato, derivante dalla diversita' strutturale della cosa, previsto dal secondo comma dell'art. 1123 cod. civ., non e' applicabile alle spese generali, per le quali opera invece il criterio di cui al primo comma dello stesso articolo, ossia la proporzione al valore della proprieta' di ciascuno
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