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Costruzione sopra l'ultimo piano

Art. 1127 Costruzione sopra l`ultimo piano dell`edificio

Il proprietario dell`ultimo piano dell`edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell`edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l`aspetto architettonico dell`edificio ovvero diminuisce notevolmente l`aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un`indennità pari al valore attuale dell`area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l`importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Testo della Massima
L'art. 1127 cod. civ. sottopone il diritto del proprietario
dell'ultimo piano alla sopraelevazione a tre limiti, dei quali il
primo (condizione statica) introduce un divieto assoluto, cui e'
possibile ovviare se, con il consenso unanime dei condomini, il
proprietario sia autorizzato all'esecuzione delle opere di
rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo
l'edificio a sopportare il peso della nuova costruzione, mentre gli
altri due limiti (turbamento delle linee architettoniche,
diminuzione di aria e di luce) presuppongono l'opposizione
facoltativa dei singoli condomini contro - interessati. Pertanto,
l'art. 1127 cit. ha carattere innovativo rispetto al corrispondente
art. 12 R.D.L. 15 gennaio 1934 n. 56, in quanto inibisce al
proprietario dell'ultimo piano di sopraelevare se le condizioni
statiche in atto dell'edificio siano sfavorevoli e la
sopraelevazione richieda opere di rafforzamento e di consolidamento
delle strutture essenziali.



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